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Limiti di spesa per le autovetture, possibilità di deroga

La giunta comunale non può fornire indirizzi interpretativi mediante i quali autorizzare l’ente (nella persona dei dirigenti) a derogare al limite imposto dalla legislazione statale inerente la spesa per il noleggio ed esercizio di autovetture; nella specie, non può autorizzare deroghe al suddetto limite mediante una compensazione con altre spese.
Lo ha stabilito la Corte dei conti, sez. di controllo per la Lombardia, nella deliberazione 16.9.2013, n. 375.
Come noto, l’art. 5, comma 2, del d.l. 6.7.2012, n. 95, convertito nella legge 7.8.2012, n. 135, ha previsto che “a decorrere dai 2013 le amministrazioni pubbliche… non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere”.
Secondo la Corte, pertanto, le amministrazioni non possono derogare al suddetto limite al fine di assicurare i servizi ritenuti indispensabili o essenziali, essendo piuttosto onere dell’amministrazione l’adozione di “moduli organizzativi” che consentano l’assolvimento delle proprie funzioni.
È pur vero che la spesa inerente gli automezzi assume carattere estremamente volatile e aleatorio poiché soggetto a significative variazioni di prezzo nel corso degli anni (si pensi alle spese per le assicurazioni) e legata ad eventi imprevedibili, difficilmente programmabili, (si pensi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei mezzi e le spese per i carburanti).
Tuttavia la formulazione del dettato normativo non lascia spazi per interpretazioni alternative, escludendo categoricamente la possibilità che la giunta comunale possa dare indirizzo ai dirigenti di derogare al limite di spesa previsto, mediante compensazione di tale “sforamento” con una maggiore riduzione di altre spese.
In definitiva, le amministrazioni non possono sottrarsi al rispetto dei vincoli di finanza pubblica relativi alle spese in questione e ciò anche quando la suddetta spesa assuma rilevanza pregnante al fine di garantire un adeguato standard del servizio pubblico erogato al cittadino.
Le amministrazioni dovranno pertanto adottare scelte organizzative che consentano loro di assolvere alle proprie funzioni istituzionali, senza tuttavia superare il tetto della spesa previsto dalla normativa.

di Salvio Biancardi

Fonte: La gazzetta degli enti locali


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