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L’ARAN risponde sulla conservazione o meno della differenza stipendiale in caso di passaggio a categoria superiore.

Con parere RAL_1544_Orientamenti Applicativi, l’ARAN risponde ad un quesito circa la possibilità da parte del dipendente che sia passato in categoria superiore di conservare la differenza retributiva per le progressioni di carriera ottenute.

Risposta:

La disciplina di garanzia della posizione economica in godimento del lavoratore, prevista dall’art.15, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, come modificato dall’art.9 del CCNL del 9.5.2006, per il caso della sola progressione verticale, di cui all’art.4 del medesimo CCNL del 31.3.1999, non può più trovare applicazione.

Infatti, gli artt. 24 e 62 del D.Lgs.n.150/2009, per i passaggi del personale già in servizio da una categoria di inquadramento a quella superiore, hanno previsto esclusivamente il concorso pubblico, sia pure con riserva di una quota percentuale dei posti da coprire a favore degli interni, determinando il contestuale venire meno delle previsioni del citato art.4 del CCNL del 31.3.1999 in materia di progressioni verticali.

Conseguentemente, per la definizione del trattamento economico spettante al dipendente occorrerà fare riferimento solo alle previsioni dell’art. 15, comma 1, del CCNL del 31.3.1999, sopra richiamato.

Infatti, la regolamentazione dell’art.9 del CCNL del 9.5.2006 essendo stata formalmente ed espressamente prevista per la progressione verticale è insuscettibile di estensione anche al caso del dipendente già in servizio che acquisisca la categoria superiore per effetto di concorso pubblico.

Alla luce di quanto detto, in questa particolare ipotesi, al dipendente dovrà essere riconosciuto solo ed esclusivamente il trattamento economico stipendiale iniziale previsto per il profilo della categoria superiore acquisito per effetto del concorso pubblico, secondo le previsioni del citato art. 15, comma 1, del CCNL del 31.3.1999.


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