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Parere dell’ARAN sulla quantificazione dei diritti di segreteria del Segretario comunale.

Con parere del 24/10/2013 SEG33_Orientamenti_Applicativi l’ARAN risponde alla seguente domanda:

Ai fini della quantificazione dei diritti di segreteria spettanti al segretario comunale si deve tenere conto anche della eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall’ art. 41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001, per il caso di compiti o funzioni aggiuntive allo stesso attribuite? Sempre ai fini del predetto calcolo, deve essere scorporata  dal valore complessivo annuo della retribuzione di posizione spettante al segretario la quota relativa alla tredicesima mensilità?

Risposta:

La disciplina contrattuale relativa ai diritti di segreteria spettanti ai segretari comunali è attualmente contenuta nell’art.37, comma 3, del CCNL del 16.5.2001, secondo il quale, per il calcolo di tale compenso, si prendono come base tutte le voci indicate nel comma 1 della medesima clausola contrattuale, ad esclusione solo di quella di cui alla lett. f) e cioè la retribuzione di risultato.

Poiché tra le voci considerate vi è anche la retribuzione di posizione e poiché, in base all’art.41, comma 4, del medesimo CCNL del 16.5.2001 e del Contratto decentrato integrativo dei segretari comunali e provinciali, in presenza di compiti e funzioni aggiuntive, è prevista la corresponsione al segretario di una maggiorazione della retribuzione di posizione allo stesso spettante, in relazione alla dimensione demografica dell’ente, di quest’ultima non può non tenersi conto ai fini della determinazione dei diritti di segreteria.

Infatti, gli enti possono riconoscere o meno detta maggiorazione, ma se la attribuiscono essa rientra sempre nella nozione di retribuzione di posizione, non costituendo certo una autonoma voce retributiva da questa distinta e, quindi, non può non essere computata in relazione a tutti gli istituti per la cui definizione e quantificazione, si fa riferimento alla “retribuzione di posizione”.

Trattandosi del computo dei diritti di segreteria, si ritiene utile aggiungere anche che, ad avviso della scrivente Agenzia, non è possibile includere nello stesso anche i diritti di segreteria, pure richiamati nell’art.37, comma 1, alla lett. g). A tal fine si deve rilevare che l’art.37, comma 3, espressamente stabilisce che “Per il calcolo del compenso per diritti di segreteria previsti dalla lett. g) del comma 1,…..”. Pertanto, ritenendo che nel calcolo debbano essere ricompresi anche i diritti di segreteria, si perverrebbe al paradosso che, per quantificare i diritti di segreteria, si dovrebbe tenere conto anche dei diritti di segreteria, che occorre quantificare. Inoltre, la stesso importo finirebbe per essere valutato due volte, senza alcuna giustificazione logica o giuridica.

Sulla seconda problematica, si ritiene che, sempre ai fini della determinazione della base di calcolo dei diritti di rogito, non debba essere scorporata  dal valore complessivo annuo della retribuzione di posizione del segretario la quota relativa alla tredicesima mensilità.

Infatti, l’art.37, comma 3, del CCNL del 16.5.2001 fa riferimento, tra le altre, anche alla lett.d) del comma 1 del medesimo articolo, concernente la retribuzione di posizione.

Conseguentemente, non può che prendersi in considerazione il valore complessivo annuo della stessa, come stabilito dalla contrattazione collettiva per le diverse fasce demografiche dei comuni. Su tale aspetto non sembra incidere il meccanismo di pagamento della stessa, che prevede la erogazione per 13 mensilità. Infatti, si tratta di mere modalità di erogazione di tale particolare compenso, che non modificano l’entità complessiva della stessa.


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