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Miglioramento degli obiettivi 2013 del patto di stabilita' interno

DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  17 dicembre 2013 
Definizione dei criteri in base ai quali operare il miglioramento degli obiettivi 2013 del patto di stabilita’ interno delle Regioni e degli enti locali che, nell’esercizio 2013, partecipano alla sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (GU n.303 del 28-12-2013)
 
 
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 20, comma 3-bis, del decreto legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, come inserito dall'art. 1, comma 429, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228,  il  quale  dispone,  per  gli  enti  territoriali  che
partecipano alla sperimentazione  di  cui  all'art.  36  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  la  riduzione,  per  un  importo
complessivo di 20  milioni  di  euro,  dell'obiettivo  del  patto  di
stabilita' interno di cui agli articoli 31 della  legge  12  novembre
2011, n. 183, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
1, commi 449 e 450, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi; 
  Visto l'art. 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 118 del
2011, il  quale  stabilisce  che,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il  Ministro
delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti  con  le
regioni  e  per  la  coesione  territoriale  e  il  Ministro  per  la
semplificazione normativa, d'intesa con la  Conferenza  unificata  di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
definite le modalita' della sperimentazione di cui all'art. 36, comma
1, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011; 
  Visto l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del  2011,
ai sensi del quale, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  per  i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa  con
la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte
nella sperimentazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
maggio 2012 concernente  «Individuazione  delle  amministrazioni  che
partecipano  alla  sperimentazione  della  disciplina  concernente  i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli  enti
locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo
2013   concernente   «Individuazione   delle   amministrazioni    che
partecipano al secondo anno di sperimentazione di cui all'art. 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118»; 
  Visto l'art.  5  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 28 dicembre 2011, il quale  prevede  che,  con  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  su  indicazione   della
Commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
fiscale di cui all'art. 4 della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  sono
esclusi dalla sperimentazione e dal sistema premiante  gli  enti  che
non applicano correttamente le disposizioni  del  richiamato  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  13
luglio 2012 che ha escluso dalla sperimentazione i comuni di  Torino,
Grazzanise, Sospirolo, Napoli, Frosinone e Porto Cesareo; 
  Vista l'art. 4 della legge 10 agosto 2012,  n.  45,  della  Regione
siciliana, che ha sospeso gli effetti delle disposizioni  in  materia
di  sperimentazione  dell'armonizzazione  del  bilancio,  nelle  more
dell'adozione  delle  procedure  di  attuazione  statutaria  previste
dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
  Viste le delibere di giunta concernenti la rinuncia a proseguire la
sperimentazione  nel  2013  dei  comuni  di  Ascoli   Piceno,   Bari,
Cossignano,  Firenze,  Lodi,  Manfredonia,  Piazza  Armerina,  Poggio
Mirteto,  Portici,  Sassuolo,  Satriano,  Scanzano   Jonico,   Trani,
Vogogna; 
  Visto l'art. 31, comma 2, della  summenzionata  legge  12  novembre
2011, n. 183, come modificato dall'art. 1, comma 432, della legge  24
dicembre  2012,  n.  228,  il  quale  dispone  che,  ai  fini   della
determinazione dello specifico obiettivo di  saldo  finanziario,  per
l'anno 2013, le province ed i  comuni  con  popolazione  superiore  a
1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente  registrata
negli anni 2007-2009, cosi' come desunta  dai  certificati  di  conto
consuntivo, le percentuali di cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  del
medesimo comma; 
  Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che,  ai
fini del concorso al contenimento  dei  saldi  di  finanza  pubblica,
prevede che gli enti locali soggetti al patto di  stabilita'  interno
devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013  e  successivi,
un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore  al
valore individuato  ai  sensi  del  comma  2  del  medesimo  articolo
diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di  cui
al comma 2 dell'art. 14 del decreto legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto l'art. 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  ai
sensi del quale gli enti locali che risultano collocati nella  classe
virtuosa, fermo restando  l'obiettivo  del  comparto,  conseguono  un
saldo obiettivo pari a zero; 
  Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14
maggio 2013, n. 41930, concernente gli  obiettivi  programmatici  del
Patto di  stabilita'  interno  per  il  triennio  2013-2015,  per  le
province e i comuni  con  popolazione  superiore  a  1.000  abitanti,
emanato ai sensi del comma 19, secondo periodo,  dell'art.  31  della
legge 12 novembre  2011,  n.  183,  volto  a  definire  il  prospetto
dimostrativo dell'obiettivo determinato, per ciascun ente,  ai  sensi
dei commi da 2 a 6 dello stesso art. 31, e le relative  modalita'  di
trasmissione; 
  Visto l'art. 1, commi 448 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, che, ai fini  del  concorso  al  contenimento  dei  saldi  di
finanza pubblica, disciplina il patto  di  stabilita'  interno  delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Ravvisata quindi l'opportunita'  di  procedere,  al  fine  di  dare
attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 20,  comma  3-bis,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come  inserito  dall'art.  1,
comma 429, della legge n. 228 del 2012,  all'emanazione  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, per la definizione dei criteri  in  base  ai  quali  operare,
nell'esercizio 2013, la riduzione  degli  obiettivi  degli  enti  che
partecipano alla sperimentazione  di  cui  all'art.  36  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
  Sentita la Conferenza unificata che nella seduta del  26  settembre
2013 ha espresso parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Criterio di riparto 
 
  1. Per l'anno 2013, la ripartizione del miglioramento di 20 milioni
di euro dell'obiettivo del patto di stabilita' interno  tra  regioni,
province  e  comuni  che  partecipano  alla  sperimentazione  di  cui
all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avviene in
proporzione al contributo alla manovra di finanza pubblica  richiesto
ai predetti comparti  con  decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
con  decreto  legge  6  luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con decreto  legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e con decreto legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con, modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  2. Il miglioramento dell'obiettivo di 20 milioni di euro di cui  al
comma 1 e' attribuito per 8 milioni  di  euro  alle  regioni,  per  3
milioni di euro alle province e per 9 milioni di euro ai comuni. 
                               Art. 2 
 
 
               Incremento dell'obiettivo delle Regioni 
 
  1. Per l'anno 2013, gli obiettivi del patto di stabilita'  interno,
in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile,
determinati ai sensi dell'art. 1, commi 449 e  450,  della  legge  24
dicembre  2012,  n.  228,  delle   Regioni   che   partecipano   alla
sperimentazione prevista dall'art.  36  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 sono  incrementati  degli  importi  indicati  nel
seguente elen co: 
    
 
    

    Regioni         Importo in euro
 
1) Basilicata          400.000
2) Campania          1.800.000
3) Lazio             2.300.000
4) Lombardia         3.500.000
                     ---------
                     8.000.000


    
 
                               Art. 3 
 
 
               Riduzione dell'obiettivo delle province 
 
  1. Le somme previste dall'art. 1, comma 2,  del  presente  decreto,
sono ripartite fra le  province  di  cui  al  comma  1  del  medesimo
articolo,  per  meta'  in  quota  fissa,  per  meta'  in  proporzione
all'obiettivo del patto di stabilita' interno. 
  2. Per l'anno 2013, l'obiettivo del patto di stabilita' interno  di
ciascuna    provincia    e'    ridotto    dell'importo     risultante
dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma  e  indicato
nel seguente elenco: 
    
 
    

   Provincia      Importo in euro

1) Biella              154.410
2) Bologna             259.428
3) Brescia             292.114
4) Caserta             201.863
5) Catania             183.049
6) Firenze             286.253
7) Genova              254.799
8) Pescara             151.595
9) Potenza             182.016
10) Roma               634.715
11) Savona             175.569
12) Treviso            224.189
                     ---------
                     3.000.000

    
 
                               Art. 4 
 
 
                 Riduzione dell'obiettivo dei comuni 
 
  1. Le somme previste dall'art. 1, comma 2,  del  presente  decreto,
sono ripartite fra i comuni di cui al comma 1 dell'art. 1  secondo  i
seguenti criteri: 
    a) il 50% viene distribuito in proporzione al  concorso  relativo
di ciascun ente al risanamento dei conti pubblici rispetto al  totale
degli enti sperimentatori. Il contributo al risanamento  e'  definito
in termini di saldo obiettivo di competenza mista. Gli  enti  con  un
contributo superiore ai 50 milioni di euro concorrono al calcolo  per
la suddetta cifra; 
    b)  il  restante  50%  viene  assegnato  in  relazione  all'onere
relativo che ciascun comune sostiene rispetto al  totale  degli  enti
sperimentatori. L'onere e' valutato in base ad un peso posto pari a 5
per i comuni con meno di 25mila abitanti, 6 per quelli fino a 50mila,
7 per quelli fino a 100mila  e  8  per  quelli  maggiori  di  100mila
abitanti; 
    c) il contributo che deriva  dalle  lettere  a)  e  b)  non  puo'
superare per ciascun ente l'8%  del  saldo  obiettivo  di  competenza
mista. L'eccedenza rispetto al tetto dell'8% e' ripartita in base  al
criterio di cui alla lettera b). 
  2. Per l'anno 2013, l'obiettivo del patto di stabilita' interno  di
ciascun comune e' ridotto dell'importo  risultante  dall'applicazione
dei criteri di cui  al  precedente  comma  e  indicato  nel  seguente
elenco: 
    
 
    

   COMUNE                     Importo in euro

1) Alba                          136.619
2) Andora                        101.743
3) Avezzano                      128.374
4) Barlassina                     29.398
5) Biella                        141.808
6) Bisceglie                     148.987
7) Bologna                       665.887
8) Bossolasco                          0
9) Brembate di Sopra             104.416
10) Brescia                      392.195
11) Bronte                       106.981
12) Budrio                       101.935
13) Cagliari                     391.946
14) Cattolica                    119.774
15) Faggiano                      20.901
16) Falconara Marittima          140.928
17) Fermo                        143.162
18) Frascati                     123.380
19) Genova                       665.887
20) Giussano                      96.616
21) Grottaferrata                106.229
22) Guglionesi                    27.150
23) Iglesias                     133.929
24) Lecce                        242.179
25) Livorno                      276.971
26) Magenta                      116.727
27) Mandello del Lario            63.274
28) Matera                       156.636
29) Milano                       665.887
30) Modena                       378.309
31) Morgongiori                        0
32) Pavia                        213.411
33) Perugia                      280.141
34) Pescara                      251.525
35) Pizzo                         57.667
36) Potenza                      200.632
37) Prato                        262.659
38) Reggio Emilia                272.151
39) San Zenone degli Ezzelini     17.527
40) Sanluri                       67.257
41) Sant’Angelo Le Fratte         10.945
42) Sorbolo                       47.622
43) Sortino                       60.747
44) Susegana                      45.925
45) Trasacco                      13.189
46) Treviso                      193.950
47) Venezia                      665.887
48) Vicenza                      232.767
49) Viterbo                      177.769
                               ---------
                               9.000.000

    
 
                               Art. 5 
 
 
                   Esclusione dal sistema premiale 
 
  1. Gli enti che non applicano  correttamente  le  disposizioni  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  e  che  sono,  pertanto,
esclusi dal sistema premiale ai sensi dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28  dicembre   2011,   non
beneficiano delle riduzioni disposte dal presente decreto. 

 

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