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Si consolida la posizione della Corte dei Conti sul divieto di stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto ai sensi dell’art.110 comma 1 TUEL.

di Vincenzo Giannotti

Nel precedente articolo (www.bilancioecontabilita.it 10/12/2013) si era evidenziata la posizione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Molise, contenuta nella deliberazione n.181 depositata in data 04/12/2013, secondo la quale le disposizioni della legge 125/2013 sulla stabilizzazione non è applicabile al personale assunto ex art. 110, commi 1 e 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e che, conseguentemente, l’incarico a contratto affidato dal Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 del TUEL approvato con il d.lgs. n.267/2000 non è suscettibile di stabilizzazione. Su tale argomento della stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto ai sensi dell’art.110 comma 1 TUEL, si esprime oggi anche la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Basilicata, con la deliberazione n.1 depositata in data 15/01/2014.

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