MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Nomina del collegio dei revisori dei conti

1. Enti locali – collegio dei revisori dei conti – nomina del collegio – deliberazione del consiglio comunale – illegittimità – fattispecie
2. Enti locali – collegio dei revisori dei conti – componenti – mancata nomina – illegittimità – risarcimento del danno – quantificazione – criteri

TAR EMILIA-ROMAGNA – PARMA, SEZ. I – Sentenza 11 febbraio 2014, n. 42

1. È illegittima la delibera con quale il consiglio comunale, una volta acclarata l’incompatibilità alla carica di revisore dei conti di un candidato eletto, poiché titolare di incarichi di consulenza fiscale in favore di società a totale partecipazione comunale, e preso atto della rinuncia all’incarico dei primi due eletti, ha proceduto ad una nuova elezione sull’errato presupposto delle intervenute dimissioni dei due primi classificati che, in realtà, non hanno mai perfezionato la procedura di accettazione dell’incarico. L’Avviso pubblico prevedeva, infatti, che “nella comunicazione il candidato dovrà dichiarare la disponibilità ad accettare l’incarico in caso di nomina”. Il dato testuale riportato rende di tutta evidenza che l’assunzione preventiva dell’impegno non assorbe l’adempimento successivo ma richiede una espressa manifestazione di volontà posteriore allo svolgimento delle procedure di voto. L’incompletezza della procedura di assunzione dell’incarico risulta inoltre acclarata dalla circostanza che è mancata, da parte dei due eletti, successivi rinunziatari, la presentazione della dichiarazione resa nelle forme di legge circa il rispetto delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 238 del t.u.e.l. (“ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento”) espressamente prevista dall’Avviso pubblico, in difetto della quale la procedura di nomina non può considerarsi conclusa. L’intervenuta esclusione (per incompatibilità o per non aver aderito all’Avviso pubblico) in un momento antecedente all’accettazione dell’incarico da parte di chicchessia e, per la precisione, nell’ambito della fase di verifica dei requisiti che logicamente precede la proclamazione degli eletti, comportava la necessità di procedere alla nomina del candidato legittimamente classificato al terzo posto.

2. L’illegittimità della mancata nomina quale componente del collegio dei revisori dei conti e la impossibilità di assumere l’incarico stante le sopravvenienze normative (cfr. art. 16, comma 25, del d.l. 138/2011) determina l’accoglimento della domanda risarcitoria. Per quanto riguarda la liquidazione del danno non ci si può che riferire al compenso previsto che il ricorrente avrebbe percepito in caso di svolgimento dell’incarico per l’intero triennio previsto. Deve, tuttavia, rilevarsi che il mancato assolvimento dell’incarico, l’assenza di elementi comprovanti, da un lato, una forzata inattività del ricorrente nel periodo in esame, dall’altro, l’eventuale svolgimento di ulteriori attività retribuite della medesima natura in misura non compatibile con un ulteriore assunzione di funzioni, non consente il riconoscimento del ristoro del danno patito nella misura dell’intero compenso triennale, pena il determinarsi di una situazione più favorevole di quella che si sarebbe determinata in assenza della lesione patita. L’accertata esistenza di un danno risarcibile e l’impossibilità di una sua esatta quantificazione consente il ricorso a criteri equitativi (Cass. civ., sez. III, 19.1.2013, n. 25912) che il collegio individua, quanto al danno da mancata percezione dei compensi, nel 50% sulla somma che il ricorrente avrebbe ottenuto in ipotesi di nomina e svolgimento delle relative attività per l’intero triennio e, relativamente al danno curriculare, stante l’impossibilità di avvalersi, per il futuro, di una qualificante referenza come è incontestabilmente l’aver assolto l’incarico di revisore dei conti in favore di un ente territoriale di significative dimensioni, nel 5% della medesima somma.


https://www.bilancioecontabilita.it