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Piani urbanistici particolareggiati: che succede se salta lÂ’agevolazione.

Con comunicato del 09/04/2014 nella rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate (Fisco Oggi) si rende noto che:

Non è dovuta alcuna sanzione per la decadenza dell’agevolazione fiscale prevista per il trasferimento di immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati, dovuta alla mancata edificazione dell’area negli undici anni successivi all’acquisto o all’alienazione del terreno prima di avere ultimato l’opera residenziale programmata.

Si tratta, infatti, in entrambi i casi, di ipotesi che non richiedono al beneficiario l’obbligo di denunciare all’Amministrazione finanziaria il venir meno delle condizioni di accesso all’agevolazione (ex articolo 19 del Dpr 131/1986 – Tur imposta di registro).

 Così risponde l’Agenzia, con la risoluzione 37/E, del 9 aprile, a una direzione provinciale dell’Entrate, nell’ambito di una consulenza giuridica.

 La questione nasce dall’articolo 1, comma 25, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008), che ha inserito all’articolo 1 della Tariffa, parte I, del Tur, un regime agevolato, con imposta di registro all’1%, per le compravendite di terreni inseriti in piani urbanistici particolareggiati, finalizzate all’attuazione di programmi di edilizia residenziale.

 Per usufruire dello sconto, però occorre rispettare delle condizioni e, in particolare, due:

L’Agenzia delle Entrate può verificare, in entrambi i casi, utilizzando strumenti e documenti già in suo possesso, il rispetto di tali vincoli:

Di conseguenza il contribuente non deve informare il Fisco del venir meno delle condizioni che hanno fatto scattare l’imposta di registro “scontata”.

La risoluzione chiarisce, quindi, che, in base a tali presupposti, non sono dovute né la sanzione per la mancata denuncia ai sensi dell’articolo 19 del Tur (articolo 69 del Dpr 131/1986), nè per il tardivo pagamento del tributo.

 Perciò, decaduta l’agevolazione, all’ufficio non rimane che recuperare la differenza tra l’imposta ad aliquota ordinaria e quella ad aliquota agevolata, più gli interessi di mora, dalla data di registrazione dell’atto di acquisto del terreno edificabile inserito nel piano urbanistico particolareggiato.

 Per completezza, è bene precisare, come si legge nella risoluzione, che l’imposta agevolata oggetto del caso esaminato, riguarda gli atti stipulati fino al 31 dicembre 2013, perché dall’1 gennaio 2014 il regime è stato soppresso dall’articolo 10, comma 4, del Dlgs 23/2011.


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