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Dal Senato il via libera definitivo al “salva Roma”. Il Dl 16 è legge

Con comunicato del 30/04/2014 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate (Fisco Oggi) rende noto che:

Fino al prossimo 31 maggio sarà possibile aderire alla definizione agevolata delle cartelle relative a somme iscritte a ruolo entro il mese di ottobre dello scorso anno.

Semaforo verde da palazzo Madama al decreto legge 16/2014 (vedi “Ufficiale la maggiorazione Tasi per favorire le abitazioni principali”), contenente disposizioni urgenti in materia di finanza locale e misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. L’Assemblea ha dato l’ok alla conversione in legge del provvedimento con 132 voti favorevoli, 71 contrari e 9 astensioni.

Tra le novità intervenute durante l’iter parlamentare, da ricordare la proroga della “rottamazione” delle cartelle e alcune modifiche alla disciplina della Tasi, il nuovo tributo comunale sui servizi indivisibili.

Definizione agevolata delle cartelle

È stato spostato al 31 maggio 2014 il termine ultimo (inizialmente fissato al 28 febbraio e già slittato al 31 marzo) per avvalersi della disposizione contenuta nella Stabilità 2014 (articolo 1, commi 618-624, legge 147/2013), che consente di definire con modalità agevolate gli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e le somme iscritte a ruolo da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati per la riscossione fino al 31 ottobre 2013.

Pagando in unica soluzione, entro fine maggio, l’intero importo iscritto a ruolo (o quello residuo), più le somme dovute per il servizio di riscossione, si beneficerà dell’azzeramento degli interessi di mora e degli eventuali interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Di conseguenza, è stato differito dal 15 aprile al 15 giugno 2014 il termine di sospensione della riscossione dei relativi carichi. Per il corrispondente periodo sono sospesi anche i termini di prescrizione.

Spostato, infine, dal 30 giugno al 31 ottobre 2014 il termine entro il quale gli agenti della riscossione dovranno trasmettere a ciascun ente interessato l’elenco dei debitori che hanno pagato tempestivamente e, tramite posta ordinaria, informare dell’avvenuta estinzione del debito coloro che hanno effettuato il versamento.

Tributo per i servizi indivisibili (Tasi)

    La Tasi, a regime, andrà pagata alle stesse scadenze dell’Imu: 16 giugno e 16 dicembre, con facoltà di saldare l’importo dovuto per l’intero anno in unica soluzione, entro la prima data. La prima rata dovrà essere calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il saldo avverrà, a conguaglio, sulla base degli atti comunali pubblicati nell’apposito sito alla data del 28 ottobre (in caso di mancata pubblicazione, varranno gli atti adottati per l’anno precedente)

    Regole particolari nel primo anno di applicazione del tributo (2014). Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, si pagherà in un’unica rata entro il 16 dicembre, se, al 31 maggio, non risulterà pubblicata la delibera comunale di approvazione delle aliquote e delle detrazioni. Per gli altri immobili, la prima rata andrà versata applicando l’aliquota di base dell’1 per mille, nel caso in cui il Comune non abbia deliberato diversamente entro il 31 maggio 2014

    La Tasi dovrà essere pagata tramite modello F24 (vedi “Tari e Tasi: i tributi comunali sono pronti per viaggiare in F24”) o apposito bollettino di conto corrente postale

    Inseriti nell’elenco dei beni esenti dal tributo per i servizi indivisibili i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi

    Il gettito derivante dall’applicazione (facoltativa, da parte dei Comuni) della maggiorazione dell’aliquota (nella misura massima dello 0,8 per mille) sarà destinato all’introduzione di detrazioni o altre misure a favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari a esse assimilate, con effetti sul carico di imposta Tasi che, però, viene ora puntualizzato, potranno essere anche inferiori “a quelli determinatisi con riferimento all’Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili”.


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