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Linee guida Corte dei Conti sezione delle Autonomie controllo spese elettorali.

Con deliberazione n.12 depositata in data 23/04/2014 la Corte dei Conti sezione delle Autonomie si pronuncia sulla questione attinente i profili organizzativi in materia di controllo delle spese elettorali per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, risultanti dall’applicazione dell’art. 13 della legge n. 96/2012.

Contenuti della deliberazione:

Con deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR, in data 1° ottobre 2013, la Sezione delle autonomie ha fornito “Primi indirizzi interpretativi inerenti l’applicazione dell’art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti”. Con la richiamata deliberazione, la Sezione ha inteso offrire alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti un primo indirizzo ermeneutico necessario ad assicurare la corretta ed omogenea applicazione dei controlli previsti dal citato art. 13, il quale, nell’affidare alla Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, presenta, ai commi 6 e 7, taluni profili problematici di carattere applicativo legati, principalmente, alla costituzione ed al funzionamento dei previsti Collegi di controllo. L’ art. 14-bis della legge n. 13/2014 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 149/2013 in materia di controllo dei consuntivi delle spese elettorali, novellando la norma vigente nel senso di individuare direttamente nella Corte dei conti il destinatario dei rendiconti trasmessi dalle formazioni politiche, senza ritenere più necessaria l’interposizione dei neo-Presidenti dell’organo elettivo insediatosi, ha posto questioni interpretative che sono state risolte con i principi di diritto qui di seguito enunciati: Il termine di 45 giorni “dall’insediamento delle rispettive Camere”, previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall’art. 14-bis, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, deve intendersi riferito, in materia di controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di cui all’art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, al periodo temporale compreso tra la data dell’insediamento del Consiglio comunale e l’ultimo giorno utile affinché i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti all’elezione comunale possano depositare presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento; i principi generali in tema di garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo, richiamati nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, trovano applicazione anche nei casi in cui, ai sensi dell’ dall’art. 14-bis, comma 2, della legge 21 febbraio 2014, n. 13, il Collegio incardinato presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sia competente a comminare la sanzione amministrativa pecuniaria in conseguenza del mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte di partiti, movimenti politici, liste e gruppi di candidati presenti all’elezione comunale; in caso di procedimenti istruttori radicati dalle Sezioni regionali di controllo prima dell’entrata in vigore dell’art. 14-bis, della legge 21 febbraio 2014, n. 13, i Collegi istituiti presso le medesime Sezioni regionali subentrano nel procedimento in itinere con salvezza delle attività istruttorie ed eventualmente sanzionatorie poste in essere dalle Sezioni regionali nel quadro delle funzioni di controllo referente ad esse attribuito.


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