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A.N.AC. – Segnalazione inosservanza obblighi di pubblicazione

Con comunicato del 27/05/2014 l’Autorità Nazionale Anticorruzione rende noto che:

Con comunicato del 14 marzo 2014 pubblicato sul proprio sito istituzionale,l’Autorità ha chiesto a  tutti gli OIV, e agli organismi con funzioni analoghe, di inviare, attraverso l’apposita procedura telematica “Campagna trasparenza”, attestazioni specifiche sull’inosservanza dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, con l’indicazione dei nominativi dei soggetti per i quali non si è ancora proceduto alla pubblicazione dei dati, con il dettaglio degli obblighi non adempiuti, al fine di predisporre e pubblicare l’elenco previsto dall’art. 45 c. 4 del medesimo decreto.

Al riguardo, si precisa che dette attestazioni devono contenere esclusivamente rilevazioni aggiornate ed attuali, ossia riferite alla data della trasmissione a questa Autorità.

Si rammenta che i dati inseriti nell’elenco saranno esclusivamente quelli rilevati dagli OIV, e dagli organismi con funzioni analoghe, come non pubblicati, non completi o non aggiornati. Ricade sugli OIV e sugli organismi con funzioni analoghe, dunque, la responsabilità in ordine alla correttezza e all’aggiornamento di quanto rilevato e comunicato all’Autorità.

Si sottolinea, inoltre, che ai sensi dell’art. 47, comma 1, del d.lgs. 33/2013, la mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all’art. 14 “concernenti la  situazione  patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione  in carica,  la  titolarità  di  imprese,  le  partecipazioni  azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il  secondo  grado,  nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile della mancata comunicazione”  e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione di 1 livello “Organizzazione” e sotto-sezione di 2 livello “Sanzioni per mancata pubblicazione dei dati”.

E’ utile evidenziare che:

Per tutto quanto precede, si richiede agli OIV, e agli organismi con funzioni analoghe, nello svolgimento dell’attività di controllo sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013, di segnalare, contestualmente all’invio dei dati a questa Autorità per la formazione dell’elenco di cui all’art. 45 c. 4, i casi di mancata od incompleta comunicazione dei dati previsti dall’art. 47 c. 1 all’”autorità amministrativa competente” come sopra individuata presso l’amministrazione o ente al fine di dare avvio al procedimento sanzionatorio. I provvedimenti sanzionatori adottati devono essere pubblicati sul sito istituzionale (art. 47 c.1).

Agli OIV, e agli organismi con funzioni analoghe, che alla data del 26 maggio 2014 hanno già inviato i dati per la formazione dell’elenco ex art. 45 del d.lgs. n. 33/2013, l’Autorità ha trasmesso un’apposita comunicazione  con richiesta anche di aggiornamento dei dati.

In considerazione delle funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza attribuite ai Responsabili della trasparenza (art. 43 del d.lgs. n. 33/2013), anche questi ultimi sono tenuti ad effettuare analoga segnalazione all’”autorità amministrativa competente” in caso di rilevata inosservanza dell’art. 47 c. 1 del d.lgs. n. 33/2013.


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