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Da Montecitorio il sì definitivo: il decreto Irpef taglia il traguardo

Con comunicazione del 18/06/2014 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate (Fisco Oggi) rende noto che:

Via libera dal Parlamento alla conversione in legge del Dl 66/2014. Dopo l’ok di Palazzo madama, arriva anche quello dei deputati. Di seguito, le principali novità fiscali rispetto alla versione originaria del provvedimento (vedi “80 euro mensili ai dipendenti. Irap più leggera del 10 per cento”), tutte introdotte durante l’esame da parte del Senato.

 Relativamente al bonus Irpef per i lavoratori dipendenti, viene ribadito che si tratta di una misura circoscritta al periodo di imposta 2014, in attesa di un intervento strutturale affidato alla prossima legge di stabilità. Questo – è stato ora puntualizzato – dovrà privilegiare innanzitutto il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due figli a carico.

I sostituti d’imposta, poi, possono recuperare le somme corrisposte a titolo di bonus mediante compensazione, gli enti pubblici e le amministrazioni statali anche riducendo i versamenti delle ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali.

 Circa la tassazione dei redditi di natura finanziaria (per i quali è confermato l’innalzamento di ritenute e imposte sostitutive dal 20 al 26%), viene introdotto un credito di imposta per le Casse di previdenza private (cioè, gli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme pensionistiche di base), pari alla differenza tra l’ammontare di ritenute e imposte sostitutive applicate al 26% nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2014 e l’importo delle stesse conteggiate con la precedente aliquota del 20 per cento. Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a partire dall’1 gennaio 2015.

Altra novità, l’innalzamento dall’11 all’11,50%, per il solo anno 2014, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sul risultato dei fondi pensione (articolo 17, comma 1, Dlgs 252/2005).

 Riscritto il calendario per versare l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni d’impresa. La norma originaria, contenuta nella legge di stabilità 2014, prevedeva tre rate annuali di pari importo: la prima entro il termine del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre due entro il saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Il decreto legge 66, inizialmente, aveva eliminato la possibilità di rateizzare l’importo dovuto, disponendo il versamento in un’unica soluzione entro il saldo delle imposte sui redditi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. La versione definitiva del provvedimento ripristina la chance del versamento rateizzato, ma secondo una tempistica diversa. L’imposta sostitutiva andrà corrisposta nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, aventi scadenza entro il giorno 16, rispettivamente, del sesto, del nono e del dodicesimo mese dalla fine del periodo di imposta (pertanto, 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

 In materia di Tasi, viene disposta una disciplina transitoria per il 2014, prevedendo, nei comuni che non hanno inviato al ministero dell’Economia e delle finanze entro il 23 maggio scorso le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, lo slittamento del versamento della prima rata dal 16 giugno al 16 ottobre, sulla base delle deliberazioni trasmesse entro il 10 settembre. In assenza di tali provvedimenti anche a quella data, il versamento della Tasi sarà dovuto in unica soluzione entro il 16 dicembre, applicando l’aliquota di base dell’1 per mille rispettando, comunque, il limite previsto dalla legge di stabilità 2014 (cioè, la somma delle aliquote di Tasi e Imu per ciascuna tipologia di immobile non deve superare l’aliquota massima consentita per l’Imu al 31 dicembre 2013).

Inoltre, in caso di mancata decisione da parte del Comune, la quota di Tasi a carico dell’occupante (inquilino, comodatario) sarà pari al 10% dell’ammontare complessivo, calcolato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale sull’immobile.

Va ricordato che queste modifiche in materia di Tasi sono state recepite e riproposte in un apposito decreto legge (n. 88 del 9 giugno 2014), per consentire che il differimento del versamento entrasse in vigore prima della scadenza fissata per il 16 giugno scorso.

 In materia di riscossione, viene introdotta la possibilità, per i contribuenti che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione dei debiti fiscali, di richiedere un nuovo piano di dilazione. La disposizione è applicabile alle decadenze intervenute entro il 22 giugno 2013; la richiesta va presentata non oltre il 31 luglio prossimo. La nuova rateazione potrà arrivare fino a 72 rate mensili e non sarà prorogabile; il beneficio verrà meno in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

 Posticipata di un anno l’efficacia della norma che interviene sulla determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate da aziende agricole. Dal 2015 (e non più da quest’anno), dunque, cesserà il criterio di determinazione del reddito agrario definito su base catastale e il reddito imponibile sarà determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione Iva.

Per il 2014, invece, viene prevista una disciplina transitoria, in base alla quale il regime di tassazione dipende dai livelli di produzione: fino a un certo limite si applica il precedente regime (reddito catastale), oltre tale livello il coefficiente di redditività del 25%. In particolare, si considerano ancora attività connesse all’esercizio dell’impresa agricola e, dunque, produttive di reddito agrario:


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