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Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (decreto legislativo – primo esame)

Con comunicato del 20/06/2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministeri rende noto, tra l’altro, la sintesi dei contenuti sulla “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (decreto legislativo – primo esame)” così come emersa nel Consiglio dei Ministeri n.21.

Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (decreto legislativo – primo esame)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e del ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, ha esaminato in via preliminare il decreto legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell’articolo 7 della delega di cui alla legge n. 23 dell’11 marzo 2014. Il provvedimento passa ora al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per il prescritto parere, poi tornerà all’esame del Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

Il decreto legislativo contiene, tra l’altro,  l’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati e numerose misure di semplificazione e snellimento di adempimenti relativi alle persone fisiche, alle società e ai rimborsi fiscali, oltre alla eliminazione di adempimenti superflui.

SEMPLIFICAZIONI PER LE PERSONE FISICHE

Dichiarazione dei redditi precompilata per 30 milioni di contribuenti

Si introduce in via sperimentale, a partire dall’anno 2015, con riferimento ai redditi prodotti nel 2014, la dichiarazione dei redditi “precompilata” da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione precompilata viene messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati (circa 30 milioni di contribuenti) che hanno i requisiti per presentare il modello 730.

Per la sua elaborazione, l’Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo). A partire dalle dichiarazioni  del 2016  i dati si completeranno con quelli del Sistema Tessera Sanitaria (acquisti di medicinali, prestazioni sanitarie).

Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene resa disponibile in via telematica al contribuente, che può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni.

Il contribuente accede alla dichiarazione precompilata attraverso i seguenti canali, a sua scelta:

Ulteriori canali saranno individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

In alternativa alla dichiarazione precompilata, i contribuenti possono comunque continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche.

Per consentire il rispetto dei tempi di precompilazione, si anticipa al 28 febbraio il termine (attualmente 30 aprile) per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell’anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare, ed al 7 marzo quello per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei CUD da parte dei sostituti.

Si armonizzano, poi, i termini di presentazione, consegna ai contribuenti e trasmissione della dichiarazione, unificati al 7 luglio.

Una volta ottenuta la dichiarazione precompilata, il contribuente ha due possibilità:

    Permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e sugli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti.

Spese di vitto e alloggio dei professionisti

Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. Pertanto, il professionista non dovrà più “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo. A legislazione vigente le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista vengono fatturate e quindi da quest’ultimo integralmente dedotte.

Società tra professionisti

La disposizione è volta a semplificare il regime fiscale applicabile nei casi di partecipazione a società tra professionisti costituite ex art. 10 L. 183/2011, chiarendo che trovano applicazione, a prescindere dalla struttura societaria, le disposizioni fiscali dettate per le associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio associato di arti o professioni di cui all’articolo 5 del TUIR. Di conseguenza, il reddito è imputato a ciascun socio per trasparenza in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili consentendogli di farlo valere anche a fini previdenziali. Le medesime regole trovano applicazione anche ai fini IRAP.

Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare

Si amplia la platea di contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione. Non è più necessario presentare la dichiarazione quando l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta  ha un valore non superiore a 100 mila euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. A legislazione vigente la soglia che fa scattare l’obbligo di denuncia è di 25.822 euro (50 milioni delle vecchie lire).  Cade l’obbligo di allegazione di documenti in originale: il contribuente potrà allegare alla dichiarazione di successione copie non autenticate di documenti, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Scompare anche l’obbligo di presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione.

Riqualificazione energetica degli edifici: meno adempimenti

Stop alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori ammessi alla detrazione che proseguono per più periodi di imposta. Attualmente, i contribuenti interessati alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta, devono inviare all’Agenzia delle entrate apposita comunicazione  in cui sono elencati i dati delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti. La mancata osservanza del termine entro cui inviare la comunicazione (90 giorni dal termine di ciascun periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto di comunicazione), ovvero la sua omissione non comportano la decadenza dal beneficio fiscale, ma solo la irrogazione di una sanzione pecuniaria (da 256 € a 2.065 €).


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