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Ministero Interno - Organo di revisione contabile delle Unioni dei Comuni

Con comunicato, a tutte le Prefetture, del 03/07/2014 il Ministero dell’Interno rende noto che:

Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 234, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative all’organo di revisione economico finanziaria delle unioni di comuni che esercitano tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri, e alla luce delle intervenute disposizioni di cui all’articolo 1, comma 110, lett. c) della legge 7 aprile 2014, n. 56, in  materia di svolgimento in forma associata da parte delle unioni di comuni delle funzioni dell’organo di revisione, si forniscono di seguito alcuni primi orientamenti, anche in risposta a quesiti pervenuti in merito.

Come è noto, il Testo unico sull’ordinamento degli enti locali, al comma 3 dell’articolo 234, affida l’esercizio della funzione di revisione economico-finanziaria ad un revisore.

Ai sensi del successivo comma 3-bis, sono escluse dall’applicazione di tale principio le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, per le quali è previsto che la revisione sia svolta da un collegio di tre componenti che svolge le medesime funzioni anche per i comuni membri dell’unione.

L’eccezione appare motivata dalla considerazione che in tale tipologia di unioni restano in capo ai comuni funzioni del tutto residuali che non giustificherebbero la presenza di un autonomo organo di revisione contabile.

Su tale disciplina si inserisce l’articolo 1, comma 110, lett. c), della citata legge n. 56 del 2014, il quale prevede la possibilità di svolgimento da parte delle unioni di comuni in forma associata, anche per i comuni che le costituiscono, delle funzioni dell’organo di revisione; l’esercizio della funzione è attribuito ad un unico revisore  nelle unioni che non superano 10.000 abitanti e ad un collegio di revisori nelle unioni che superano tale limite demografico.

La nuova norma amplia il catalogo delle funzioni esercitabili in forma associata dall’unione e, al tempo stesso, individua le modalità di tale esercizio, collegandolo unicamente al dato demografico.

Pertanto, nell’ipotesi in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal citato art.110, lett. c), a prescindere dalla quantità di funzioni svolte dall’unione per conto dei comuni membri, ove l’unione non superi il limite demografico dei 10.000 abitanti la revisione contabile, sarà attribuita ad un solo revisore. Al superamento di tale soglia, invece, scatta la competenza di un collegio di revisori.

La concentrazione delle funzioni di revisione contabile in capo ad un unico organo, monocratico o collegiale, prevista dalla legge n. 56 del 2014 appare rispondente ad esigenze di semplificazione amministrativa e di riduzione dei costi di gestione. In tale ottica la norma rimette agli enti locali associati la valutazione circa l’opportunità di fare ricorso all’esercizio unitario di tale delicata funzione, utilizzando modalità dalla stessa individuate.

La nuova disciplina, per il suo carattere facoltativo e in quanto non prevede specifici presupposti applicativi, si differenzia da quella delineata dal sopracitato articolo 234, comma 3-bis, del TUEL, riferita alle sole unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte e che, al verificarsi di tali presupposti, assume carattere obbligatorio.

Occorre, tuttavia, tenere conto che la richiamata disposizione di cui all’articolo 1, comma 110, lett. c) della legge n. 56 del 2014, disciplina, seppure come ipotesi facoltativa, le condizioni dello svolgimento da parte dei comuni che fanno parte dell’unione, in forma associata, delle funzioni dell’organo di revisione anche per i comuni che fanno parte dell’unione, per cui si ritiene che tali particolari condizioni relative alla diversificata composizione dell’organo di revisione in ragione della dimensione demografica dei comuni, si applichino anche alla fattispecie prevista dall’articolo 234, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Pertanto, per tali fattispecie, ossia nel caso di unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni, a norma del citato articolo 234, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l’organo di revisione esercita le medesime funzioni anche nei comuni che ne fanno parte  e sarà costituito, alla luce di quanto previsto dall’articolo 1, comma 110 lett. c), della legge n. 56 del 2014, da un unico revisore nel caso in cui la popolazione complessiva dei comuni non superi i 10.000 abitanti e da un collegio composto da tre membri, per le unioni che superano tale limite.

Sempre relativamente alle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, sussistendo i presupposti applicativi del citato articolo 234, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in ordine ai quali si richiama quanto già osservato con la ministeriale n. 57782 del 24 giugno 2013, resta fermo il disposto di cui all’articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge n. 174 del 2012, il quale prevede che, all’atto della costituzione del collegio o del revisore unico delle predette unioni, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell’unione.

Si pregano le SS.LL di voler curare, con i mezzi ritenuti idonei, la sollecita diffusione degli elementi sopra esposti presso le amministrazioni locali interessate, alcune delle quali hanno già formulato quesiti specifici.


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