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A.N.AC. – Risultato indagine affidamenti sopra soglia alla CONSIP

Con comunicato del 09/10/2014 l’Autorità Nazionale Anticorruzione rende noto che:

Nel luglio del 2014, in un’ottica di collaborazione istituzionale, è stata avviata da parte di ANAC e del Commissario Straordinario per la revisione della spesa pubblica una indagine conoscitiva, volta a verificare il rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche delle condizioni previste dall’art. 1 comma 449 della legge  27 dicembre 2006, n. 296 e dall’art. 1, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

L’indagine ha, in particolare, riguardato affidamenti autonomamente disposti dalle  amministrazione dello stato, da altre amministrazioni, enti e società pubbliche, nonché da enti del servizio sanitario nazionale, per importi pari o superiori alle soglie comunitarie, relativamente a categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) per le quali si sarebbe dovuto fare ricorso obbligatoriamente all’acquisto centralizzato mediante Convenzioni Consip o Centrale d’acquisto regionale.

L’attività istruttoria, condotta dall’ANAC, si è conclusa evidenziando che nella maggior parte dei casi esaminati le amministrazioni, gli enti e le società pubbliche, diverse dalle amministrazioni statali, destinatarie delle richieste istruttorie, hanno giustificato l’affidamento “in deroga”, con l’intervenuta stipulazione di contratti a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto a quelle indicate in convenzione. Nel dettaglio, si è evidenziata una generale convenienza sia in termini di ribasso sui prezzi in convenzione (particolarmente significativa soprattutto nel settore energia) sia, in alcuni casi, in termini di migliori condizioni contrattuali concernenti le modalità di erogazione della fornitura o del servizio e l’immodificabilità dei prezzi convenuti per tutta la durata della prestazione.  In alcuni casi la mancata adesione alla convenzione è stata giustificata in virtù di una dichiarata impossibilità di adesione alla convenzione  per inesistenza dello specifico prodotto o per incompatibilità delle previste condizioni con le effettive esigenze funzionali dell’amministrazione. Nel restante 10% circa dei casi si rendono, invece, necessari ulteriori approfondimenti istruttori, non avendo la stazione appaltante giustificato l’affidamento autonomo in termini di avvenuto conseguimento di condizioni economiche migliorative. 

Relativamente agli  Enti  del Servizio Sanitario Nazionale, si è  riscontrato che nel 70% l’affidamento autonomamente disposto è stato giustificato con l’impossibilità di aderire alla convenzione per mancanza del prodotto o per inidoneità della convenzione medesima a soddisfare le proprie specifiche esigenze funzionali. Nel restante 30% la mancata adesione è stata giustificata da asseriti risparmi di spesa che, in quanto non consentiti dalla relativa disciplina normativa, risultano suscettibili di un ulteriore approfondimento istruttorio.

 

Per quanto concerne, infine, le amministrazioni statali centrali e periferiche, l’indagine ha rilevato che nel 70% dei casi la mancata adesione è dipesa dall’assenza del prodotto in convenzione o comunque dalla non conformità delle condizioni previste alle specifiche  esigenze della stazione appaltante. Il restante 30%  degli interventi esaminati risulta, invece, suscettibile di un ulteriore approfondimento istruttorio in considerazione delle motivazioni addotte a sostegno dell’ affidamento autonomamente disposto, quali: pregressa morosità della stazione appaltante; necessità di procedere in somma urgenza ed affermato risparmio di spesa, da ritenersi, in realtà, non consentito stante l’obbligo di legge previsto per tali amministrazioni.

Dagli esiti dell’indagine, sono emersi profili di interesse per l’attività di vigilanza demandata istituzionalmente all’ANAC, avendo riscontrato numerosi casi di affidamenti diretti,  in apparente assenza delle necessarie condizioni di legge, di proroghe di precedenti forniture e ripetizioni di servizi analoghi in mancanza dei relativi presupposti, nonché gravi situazioni di morosità da parte di soggetti pubblici che, di fatto, hanno impedito l’adesione alle relative convenzioni.

Su tutte le risultanze saranno effettuati ulteriori accertamenti anche sulla veridicità dei dati indicati.


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