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ARAN – Banca delle ore.

Negli orientamenti applicativi l’ARAN in data 14/10/2014 risponde alla seguente domanda:

E’ possibile cumulare le ore presenti nella “banca delle ore” con i riposi giornalieri, di cui all’art.39 del D.Lgs.n.151/2001, con conseguente astensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata?

Relativamente a tale particolare problematica, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che il cumulo sembra potersi ritenere ammissibile in mancanza di disposizioni legali o contrattuali che, espressamente o implicitamente, dispongano diversamente.

A sostegno di quanto detto, con riferimento proprio alla ipotesi di cumulo delle “ore di recupero” – ossia le ore espletate oltre il previsto orario giornaliero di lavoro ed accumulate con il sistema della “banca ore”- con i periodi di riposo per allattamento di cui agli artt. 39 e ss. del D.Lgs.n.151/2001 (T.U. della maternità), si può richiamare anche la circolare 6 settembre 2006, n.95-bis, dell’INPS.

Questa, infatti, affronta, in particolare, il problema se, ai fini della fruizione dei riposi giornalieri della madre, sia possibile considerare le suddette “ore di recupero” come “ore di lavoro effettivo” in altra giornata rispetto a quella di effettuazione delle ore stesse. Secondo il citato INPS, ai fini del diritto ai riposi giornalieri di cui trattasi (e al relativo trattamento economico), va preso a riferimento l’orario giornaliero contrattuale normale – quello, cioè, in astratto previsto – e non l’orario effettivamente prestato in concreto nelle singole giornate.

Da ciò deriva, secondo l’ente previdenziale, che i riposi in questione sono riconoscibili anche laddove la somma delle ore di recupero e delle ore di allattamento esauriscano l’intero orario giornaliero di lavoro comportando di fatto la totale astensione dall’attività lavorativa. Quindi, da quanto affermato nella suddetta circolare, sembrerebbe conseguire l’ammissibilità del cumulo tra riposo giornaliero per allattamento e riposo compensativo, sebbene non venga espressamente sancito un riconoscimento del diritto alla fruizione di tale cumulo.

In relazione alla problematica esposta, poi, si ritiene utile anche procedere ad una lettura congiunta delle disposizioni contenute nelle norme legislative e contrattuali sopra citate. In particolare, l’art. 39, comma 2, del D.Lgs.n.151/2001, prevede che i periodi di riposo per allattamento “sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro”.

L’art. 38-bis, comma 4, del CCNL del 14-9.2000 dispone che: “L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. ”.

La norma contrattuale, quindi, non prevede alcun automatismo di fruizione dei riposi compensativi, ma presuppone sempre una preventiva richiesta del dipendente, al fine di consentire all’ente (dirigente o responsabile del servizio) la valutazione della necessaria compatibilità della stessa con quelle esigenze organizzative e di servizio, che le parti negoziali hanno inteso espressamente salvaguardare.

In materia, si segnala pure che, in merito, all’istituto del riposo compensativo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentenze n. 5710/2009 e n. 12328/2009) ha considerato le giornate imputate a tale titolo come l’equivalente di una giornata lavorativa, “per cui le ore di cui esse si compongono sarebbero di lavoro ordinario e diventano di riposo solo perché già lavorate nei giorni precedenti”.

Alla luce di quanto detto, sembra potersi affermare che, in presenza di una richiesta di fruizione delle ore di riposo compensativo nella medesima giornata di utilizzo dei riposi per allattamento, possa ammettersi, in via generale, il cumulo delle due fattispecie, fermo restando che l’ente, nel decidere in merito alla richiesta di concessione dei riposi compensativi, potrà sempre contemperare gli interessi del lavoratore con le proprie esigenze organizzative.


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