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Vincenzo Giannotti - I diritti di rogito al Segretario Comunale alla luce del d.l.90/2014.

Le nuove disposizioni dell’art.10 comma 2-bis del D.L.90/2014, convertito in legge n.144/2014 prevedono che “Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’articolo  30,  secondo  comma,  della  legge  15novembre 1973, n. 734, come sostituito  dal comma 2 del presentearticolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della  tabella D allegata alla  legge  8  giugno  1962,  n.  604, e successivemodificazioni, e’ attribuita al segretario comunale rogante, inmisura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”.La formulazione della norma ha destato qualche perplessità nella sua corretta interpretazione, tanto che un comune chiede delucidazioni alla giustizia amministrativa, i cui chiarimenti sono pervenuti nel recente parere reso dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n.275 depositata in data 29/10/2014.

L’INTEPRETAZIONE DEI GIUDICI CONTABILI

Il Collegio contabile precisa in via preliminare, come la disposizione normativa si inserisca nel recente processo di razionalizzazione della spesa del personale pubblico. In tale contesto la nuova normativa sancisce che i diritti di rogito vengano incassati interamente dall’ente locale, per riversare una parte (non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento) esclusivamente ai segretari che prestano servizio in enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque percoloro che non hanno qualifica dirigenziale. In tale contesto si pone il problema nella fattispecie nella quale, in assenza di figure dirigenziali all’interno dell’ente, qualificare lo status giuridico che eleva il segretario a dirigente, prescindendo dalla classe demografica in cui lo stesso operi. Secondo il Collegio contabile non appare rilevante la classificazione dei segretari comunali in fasce (A, B e C) ai fine della risoluzione del problema, quanto piuttosto le disposizioni contrattuali di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL del 16/05/2001. I citati articoli prevedono esclusivamente la distinzione demografica dei comuni a cui prestano servizio i Segretari, distinti in tre fasce così come previste dal contratto, ossia fascia C in caso di titolarità di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti, in fascia B per la titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti non capoluogo di provincia, ed infine in fascia A per latitolarità di sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia nonché di province. L’art.32 invece dispone che in caso di mobilità, con cancellazione del relativo Albo, i Segretari nelle fasce B e A sono equiparati ai dirigenti, mentre quelli in fascia A sono equiparati alla categoria più elevata prevista nel sistema di classificazione del personale dell’amministrazione di destinazione.

In riferimento poi alla sentenza del Tribunale di Roma del 17/10/2013, pur possedendo un qualificato valore interpretativo, nondimeno la stessa non può essere presa in considerazione in quanto riferita ad un giudizio riguardante la costituzione della delegazione sindacale legittimata alle trattative e stipula dei CCNL di riferimento, delineando solo la presenza di un comparto di contrattazione autonomo, all’interno di quello degli enti locali, senza prende posizione sull’eventuale assimilazione dei segretaricomunali al personale con qualifica dirigenziale, qualificazione questa rimessa alla legge o alla contrattazione collettiva nazionale.

RISOLUZIONE DEL QUESITO

Una volta chiarito il contesto e la corretta interpretazione della normativa, il quesito posto dal comune, circa la possibilità di erogare i diritti di rogito ad un segretario comunale di fascia A, in una convenzioni di comuni privi di dipendenti inquadrati nella qualifica dirigenziale, assume valore positivo con possibilità da parte dei comuni convenzionati di erogare legittimamente i diritti di rogito al citato segretario. 


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