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Orientamenti applicativi ARAN – Indennità specifiche responsabilità.

L’ARAN in data 14/10/2014 risponde al seguente quesito:

E’ possibile riconoscere l’indennità dell’art.17, comma 2, lett.i) del CCNL dell’1.4.1999, nell’importo massimo di € 300, ai dipendenti del servizio tributi nominati con decreto dirigenziale “messo notificatore atti tributari”, ai sensi dell’art.1, commi 158-161, della legge n.296/2006?

L’art.17, comma 2, lett.i) del CCNL dell’1.4.1999, come integrato dall’art. 36, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, prevede la possibilità di erogare un particolare compenso a favore dei lavoratori in servizio nelle diverse aree di attività ivi considerate, ma solo ove agli stessi siano stati affidati formalmente, nell’ambito delle loro attività, particolari compiti di responsabilità.

Relativamente ai messi notificatori, la clausola contrattuale espressamente dispone: “… compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori”.

Pertanto, in base alla disciplina contrattuale, per il riconoscimento ai messi notificatori del compenso di cui si tratta, sono necessari due requisiti:

a) deve trattarsi di personale formalmente in possesso del profilo di messo notificatore;

b) l’effettivo svolgimento da parte di questo personale anche delle funzioni di ufficiale giudiziario.

Conseguentemente se i messi notificatori non possiedono anche la funzione di “ufficiale giudiziario”, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che non possa essere corrisposta la indennità di cui al citato art. 36, comma 2, del CCNL del 22.1.2004.

Si ricorda, comunque, che la materia dei compensi di cui all’17, comma 2, lett.i, del CCNL dell’1.4.1999 forma oggetto di preventiva disciplina contrattuale a livello decentrato, per l’individuazione sia delle ipotesi legittimanti sia del compenso da corrispondere, entro il tetto massimo di € 300, in presenza, evidentemente, delle necessarie risorse decentrate.


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