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CDP - Richieste di rimborso anticipato e di riduzione dei prestiti.

Con comunicato del 14/11/2014 la Cassa Depositi e Prestiti rende noto che:

Con riferimento ai rimborsi anticipati alla data del 31 dicembre 2014, fermo restando il pagamento della rata in scadenza a tale data, CDP informa che sarà possibile richiedere il rimborso parziale dei prestiti ordinari in ammortamento che, alla data del 30 novembre 2014, risultino integralmente erogati.

Per tale scadenza la facoltà è per il momento circoscritta ad un solo finanziamento sul quale verrà calcolato l’indennizzo eventualmente dovuto, in maniera proporzionale rispetto all’entità del rimborso parziale richiesto(1).

La procedura per le richieste continua ad essere quella sintetizzata di seguito.

Le richieste di rimborso anticipato volontario totale o parziale dei prestiti pervenute entro il 30 novembre, saranno istruite dalla CDP per l’eventuale rimborso anticipato al 31 dicembre successivo. Le richieste pervenute dopo il 30 novembre ed entro il 31 maggio dell’anno successivo, saranno istruite dalla CDP per l’eventuale rimborso anticipato al 30 giugno successivo.

Successivamente al 30 novembre e al 31 maggio rispettivamente, la CDP invierà agli Enti che hanno presentato domanda, completa della deliberazione di Consiglio che autorizza l’operazione di rimborso anticipato, esecutiva a tutti gli effetti di legge, una comunicazione con indicazione delle modalità per effettuare il rimborso anticipato nonché degli importi dovuti.

Le domande di riduzione dell’importo nominale del prestito pervenute entro il 30 novembre saranno istruite dalla CDP per l’eventuale riduzione e la contestuale rideterminazione dei piani di ammortamento corrispondenti, con effetto 1 gennaio dell’anno successivo. Le domande pervenute dopo il 30 novembre ed entro il 31 maggio dell’anno successivo, saranno istruite dalla CDP per l’eventuale riduzione e la contestuale rideterminazione dei piani di ammortamento corrispondenti, con effetto dal 1 luglio successivo.

(1)    ad esempio se su un prestito di 100.000 euro l’indennizzo calcolato è pari a 8.000 euro, estinguendo parzialmente 20.000 euro l’indennizzo sarà pari a 1.600 euro


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