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Orientamenti applicativi ARAN – Finanziamento PEO a bilancio per incrementi stipendiali.

Con parere del 11/11/2014 l’ARAN risponde al seguente quesito:

In relazione alla dichiarazione congiunta n.14 allegata al CCNL del 22.1.2004, i maggiori incrementi stipendiali riconosciuti dall’art.29, comma 2, del medesimo CCNL del 22.1.2004 al personale già in godimento di progressione economica orizzontale devono essere finanziati con oneri a carico del bilancio? E da quale data (dal 22.1.2004 data di stipulazione del CCNL di cui si tratta o dall’l’1.1.2001)?

Quali sono le corrette modalità di quantificazione e di applicazione di tale particolare disciplina contrattuale?

In materia, si ritiene opportuno ricordare che, a partire dal CCNL del 5.10.2001, la disciplina negoziale ha previsto, in occasione di ogni rinnovo di parte economica, aumenti tabellari specifici per ogni singola posizione economica prevista all’interno delle diverse categorie considerate dal sistema di classificazione professionale.

Proprio a seguito della definizione di incrementi stipendiali nazionali per ciascuna posizione economica, con conseguente assunzione dei relativi oneri finanziari da parte di CCNL, già con la dichiarazione congiunta n.14 allegata al CCNL del 22.1.2004, le parti negoziali hanno ritenuto opportuno indicare alle amministrazioni un percorso applicativo corretto e coerente con la scelta di fondo di incrementi tabellari specifici per posizione economica:

“Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei bilanci degli enti..

Questo incremento specifico deve essere inteso, più chiaramente, come differenza tra l’incremento stipendiale attribuito, ad esempio, al lavoratore in posizione C3, rispetto a quello riconosciuto al lavoratore in C1. Lo stesso differenziale retributivo, (C3 meno C1 corrisponde alla differenza tra € 81,09 mensili ed € 77,11 mensili ed è pari ad € 3,98 mensili e a € 47,76 annui, cui deve sempre aggiungersi la quota di tredicesima mensilità) naturalmente, si traduce, in pratica, in una corrispondente rideterminazione dell’importo già in godimento a titolo di progressione economica; come ulteriore conseguenza questo stesso importo determina anche un altrettanto corrispondente aumento del “fondo per le progressioni economiche orizzontali” di cui all’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999.

Per le stesse motivazioni anche i valori annui delle posizioni di sviluppo vengono rideterminate con effetto dal gennaio 2003 (comma 5, art. 29) con la conseguenza che il costo complessivo delle eventuali nuove progressioni già effettuate o che saranno effettuate con effetto da data successiva al gennaio 2003 dovrà essere calcolato tenendo presente i nuovi e più elevati valori, (cui deve aggiungersi la tredicesima mensilità) con oneri, naturalmente, a carico delle risorse decentrate stabili che subiranno un corrispondente decremento stabile.”.

Il contenuto di questa dichiarazione congiunta è stato ribadito anche nel successivo CCNL sottoscritto il 9.5.2006, con la dichiarazione congiunta n.4, secondo la quale:

“Con riferimento alla disciplina dell’art. 2, comma 1, le parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1,D,1) o di accesso dall’esterno (B3,D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch’esso a carico dei bilanci degli enti.”.

Data la rilevanza delle conseguenze di una non corretta applicazione delle regole contrattuali, da ultimo, è intervenuta, ulteriormente, la dichiarazione congiunta n.1, allegata al CCNL del 31.7.2009, che ha ribadito:

“Con riferimento alla disciplina dell’art.2, comma 1, le parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch’esso a carico dei bilanci degli enti.”.

Tali dichiarazioni congiunte hanno perseguito l’obiettivo di un’applicazione delle disposizioni concernenti gli incrementi stipendiali coerente con la volontà delle parti e tesa ad evitare che lo specifico fondo per le progressioni economiche orizzontali fosse impropriamente gravato anche della quota degli aumenti dei valori stipendiali di ciascuna posizione economica, aggiuntiva rispetto a quelli disposti per le posizioni iniziali o di accesso dall’esterno, il cui onere, trattandosi di aumenti disposti direttamente dal CCNL, è stato già imputato a carico delle risorse nazionali.

In tal senso, sono chiare le indicazioni in materia contenute nelle Relazioni illustrative dei CCNL soprarichiamati, predisposte per la certificazione dei costi contrattuali da parte della Corte dei Conti.

Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, ad avviso della scrivente Agenzia, se l’ente, a suo tempo, effettivamente non ha dato in alcun modo attuazione alle disposizioni sugli incrementi stipendiali in coerenza con le indicazioni che si ricavano dalle tre dichiarazioni congiunte (non ha conteggiato la quota differenziale di incremento delle posizioni economiche riconosciuta a livello nazionale, da portare ad incremento del fondo per le progressioni economiche orizzontali; ha fatto, comunque fatto gravare sulle risorse stabili del fondo l’intera quota della progressione economica orizzontale, comprensiva anche del differenziale già riconosciuto al personale in servizio alla data di sottoscrizione dei CCNL), può certamente procedere, oggi, sia pure in ritardo al calcolo della quota differenziale non conteggiata, seguendo le indicazioni delle richiamate dichiarazioni congiunte.

Al fine di evitare applicazioni non corrette, si suggerisce il seguente percorso:

–  occorre, innanzitutto, definire l’elenco analitico del personale in servizio in corrispondenza di ciascuna data di sottoscrizione definitiva dei diversi CCNL che disposto incrementi stipendiali nazionali sulle singole posizioni economiche (“fotografia del personale all’epoca dei diversi CCNL”), naturalmente occorre prendere in considerazione unicamente i CCNL per i quali non si è proceduto al calcolo della quota differenziale e a seguito dei quali il fondo per le progressioni economiche è stato “caricato” anche degli incrementi dagli stessi disposti; a tal fine l’ente, con una precisa e formale assunzione di responsabilità, dovrà certificare espressamente che la disciplina degli incrementi retributivi, derivanti dai CCNL, è stata applicata senza dare attuazione alle indicazioni ricavabili dalle dichiarazioni congiunte di cui sopra si è detto;

–  per ciascuna persona in servizio individuata come sopra, occorre indicare la posizione economica rivestita alla data di sottoscrizione definitiva del CCNL preso in considerazione; naturalmente, non deve in alcun modo tenersi conto delle progressioni economiche formalizzate, a beneficio di ciascuna persona, successivamente alla data di sottoscrizione del contratto collettivo, anche se decorrenti da data antecedente (ad esempio, una persona che alla data di sottoscrizione era D2 e a cui sia stata attribuita successivamente la posizione D3, va indicata come D2);

–   per ciascuna persona e per ciascun CCNL, individuati come sopra, occorre conteggiare su base annuale e tenendo conto del rateo della tredicesima mensilità, il differenziale tra l’incremento stipendiale riconosciuto dal CCNL sulla posizione economica in godimento della persona (ad esempio, ad una persona in D2) e l’incremento stipendiale riconosciuto alla posizione iniziale o di accesso dall’esterno (ad esempio, alla  posizione D1); va da sé che per le persone collocate nella posizione iniziale o di accesso dall’esterno non si deve calcolare alcun differenziale;

–  la somma dei differenziale, calcolati come sopra, costituisce l’importo che incrementa il fondo a regime.

Si deve, infine, ricordare che, nel caso di personale cessato dal servizio, l’intera quota delle progressioni economiche allo stesso riconosciute, comprensive dei differenziali di incremento riconosciuti a livello nazionale, torna nella disponibilità del fondo per altri utilizzi, nel presupposto che tale quota sia stata sempre ed interamente posta a carico del fondo.

Si ritiene opportuno, in ogni caso, segnalare la necessità di un’attenta valutazione degli effetti di ricalcolo sul bilancio dell’ente, in particolare modo ai fini del rispetto dei diversi obblighi e parametri, posti dalle norme di legge, che vincolano la spesa di personale degli enti.


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