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Cu, il modello più unico che mai, pronto in Rete per la prova collaudo

Con comunicato del 22/11/2014 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate rende noto che:

Contorni sempre più definiti per la neonata Certificazione unica (Cu) 2015, riguardante il periodo d’imposta 2014. La bozza del modello propedeutico alla compilazione della gran parte delle dichiarazioni fiscali e che, per natura, costituisce la rampa di lancio del progetto “dichiarazione precompilata”, è in rete con le relative istruzioni e le specifiche tecniche.

Cu non è una semplice certificazione, ma parte integrante di un flusso di informazioni che i sostituti d’imposta, tenuti a rilasciare il riepilogo dei redditi 2014 dei propri sostituiti entro il 28 febbraio, dovranno trasmettere, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2015.

Nelle istruzioni, infatti, si legge che “il flusso telematico da inviare” all’Amministrazione finanziaria, via Entratel oFisconline, è composto: dal frontespizio dove, tra gli altri, trovano collocazione i dati relativi al sostituto, al firmatario della comunicazione e all’intermediario incaricato della trasmissione; dal quadro Ct, per indicare l’indirizzo web prescelto per ricevere il flusso dei modelli 730-4; dalla vera e propria certificazione unica.

In sostanza, Cu è uno di tre, con una sola deroga: i sostituti d’imposta sono autorizzati a suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio e l’eventuale quadro Ct, le informazioni sui redditi di lavoro dipendente e assimilati separatamente da quelle riguardanti i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi .

Come tutte le trasmissioni via web, il flusso Cu può essere innescato direttamente o tramite intermediari abilitati: l’arrivo in Agenzia è testimoniato da un semplice messaggio di conferma. Solo in un momento successivo, il mittente riceve una comunicazione che attesta l’esito dell’elaborazione effettuata dal Fisco: se non ci sono errori, quest’ultima comunicazione è la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione. Tale ricevuta, comunque, può essere richiesta senza limiti di tempo, sia dal contribuente sia dall’intermediario, a un qualsiasi ufficio delle Entrate.

Come anticipato, il termine per effettuare l’adempimento è il 7 marzo 2015. Che succede quando il flusso inviato prima del termine viene scartato dal servizio telematico? Se ritrasmesso entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data della comunicazione in cui è riportato il motivo dello scarto, è considerato comunque tempestivo.

Sostituti frutto di operazioni straordinarie

In caso di operazioni straordinarie che hanno determinato, nel corso del 2014, il passaggio di personale dipendente da un sostituto all’altro, sarà soltanto il subentrante a dover inviare la comunicazione, evidenziando separatamente le somme corrisposte dal precedente sostituto.

La sostanza di Cu 2015

Oltre alle informazioni di sempre, cioè quelle relative ai redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, percepiti nel corso del 2014, e ai contributi previdenziali e assistenziali Inps, la nuova Certificazione unica apre ai dati riguardanti il coniuge, i figli e gli altri familiari a carico del dipendente o pensionato per i quali sono state riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia.

Altra novità è l’apposita sezione dedicata alla gestione del bonus Irpef di 80 euro mensili, riconosciuto in busta paga dal datore di lavoro ai dipendenti con reddito complessivo compreso tra 8mila e 26mila euro.

Nuovi campi, poi, sono destinati al contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici erogati da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e sui vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive erogati dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Tra le new entry, infine, il prospetto con i dati fiscali di chi ha percepito redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Confermate, infine, nella Certificazione unica 2015 alcune agevolazioni, tra cui l’abbattimento della base imponibile dei redditi erogati ai ricercatori che rientrano in Italia dopo aver maturato un periodo lavorativo all’estero (riduzione dell’80% per le donne e del 70% per gli uomini) e il regime di favore per gli importi corrisposti a titolo di incremento della produttività, tassati, fino al limite di 3mila euro lordi, con un’imposta sostitutiva del 10 per cento.


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