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Vincenzo Giannotti - Risponde di danno erariale il Sindaco che effettua regali natalizi, salvo il dirigente committente

Nel momento in cui le festività natalizie volgono al termine, interessanti sono le motivazioni dei giudici contabili campaninella sentenza n.2102, depositata in data 30/12/2014, avente ad oggetto il riconoscimento del danno erariale per avere il Sindaco di un Comune offerto doni per festività natalizie a soggetti non istituzionali.

IL FATTO

Il Sindaco di un Comune campano aveva ordinato al Dirigente del Settore Affari Generali di acquistare n. 50 penne-regalo personalizzate; n. 10 confezioni con prodotti tipici e n. 50 panettoni, in occasione delle festività natalizie per poteredistribuire i citati doni ad Assessori, ai Consiglieri, allo stesso Sindaco e a una minima schiera di soggetti istituzionali esterni, mentre altri sarebbero rimasti in giacenza presso il Comune.

LE MOTIVAZIONI DEL RINVIO A GIUDIZIO

Per il P.M. contabile la condotta sarebbe illegittima, in quanto in alcun modo tali esborsi potrebbero essere ricondotti alla categoria delle cd. spese di rappresentanza e la stessa mancata utilizzazione di una parte dei doni renderebbe la relativa spesa del tutto inutile e produttiva di danno, da addebitare alla colpa grave del Sindaco, in qualità di ordinante e al Dirigente in qualità di esecutore dell’ordine di acquisto.

LE MOTIVAZIONI DEI CONVENUTI

Per quanto riguarda il Sindaco, la difesa è stata incentrata sulla mancanza di interesse privato (desumibile anche dal vile valore di mercato dei beni donati) e, al contrario, la finalità pubblicistica perseguita (rilevabile dal fatto che le penne recavano il logo della città, avente un forte valore simbolico ed evocativo) mentre l’acquisto dei dolciumi e dei panettoni avrebbe avuto lo scopo di manifestare soltanto attenzione ai dipendenti. Mancherebbe quindi il carattere illecito della condotta. In ogni caso sicuramente andrebbero decurtate le spese per i beni  consegnati alle cariche istituzionali per i quali ben si potrebbe parlare di spese di rappresentanza mentre per le altre spese relative ai dolciumi si invoca la carenza di colpa grave.

In merito alla difesa del Dirigente, viene rilevato come convenuto non avrebbe avuto alcun ruolo decisionale, avendo l’ufficio il compito di mera formalizzazione di provvedimenti strumentali a quelli propri di altri uffici gerarchicamente sovraordinati, in particolare di quello di Gabinetto del Sindaco o ufficio di staff, dal quale sarebbe poi materialmente dipesa la decisione degli acquisti in esame.

LE MOTIVAZIONI DEL COLLEGIO CONTABILE

Il Collegio contabile rileva in via preliminare come sull’argomento delle spese di rappresentanza dell’Ente si è già espressa la medesima Corte dei conti, Sez. giurisd. Campanianella sent. n. 1080/2012, rilevando come le “voci di costo devono essere sempre sorrette da una causa specifica rispondente a taleratio, naturalmente incompatibile con forme di compenso aggiuntivo al personale dipendente, nonché con elargizioni inserite nell’ordinario svolgimento di relazioni istituzionali. In dette situazioni, infatti, manca non solo la “proiezione esterna” della spesa, bensì anche la correlazione a peculiari atti, fatti, od eventi che accrescano e/o consolidino il prestigio dell’amministrazione […] Ne discende che un’attività di rappresentanza non può configurarsi se svolta da soggetti non particolarmente qualificati e che essa non ha ragion d’essere nell’ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio, anche se questi siano intrattenuti con soggetti estranei all’Amministrazione. In linea con i summenzionati principi, questa Corte – come sottolineato dal Requirente – ha maturato nel tempo un rigoroso indirizzo ermeneutico nella valutazione delle spese de quibus, improntato alla stringente verifica della sussistenza dei richiamati presupposti di legittimità/liceità delle stesse: in particolare, rispetto al caso all’esame, si riscontrano numerose pronunce che hanno escluso l’ammissibilità in detta forma di elargizioni, regalie od altre dazioni ai dipendenti in occasione delle festività natalizie (oltre alle pronunce riportate in citazione, cfr. anche Sez. I^ App.n. 417/2011/A)”.

Proprio a fronte di una esigenza del contenimento delle spese pubbliche, l’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha previsto che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali siano elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e che tale prospetto venga trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, oltre che pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale. Nella norma è altresì previsto che venga adottato uno schema uniforme di tale prospetto, mediante Decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze: detta previsione è stata attuata con Decreto del 23 gennaio 2012 (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2012).

Precisato il quadro di riferimento, rileva il Collegio contabile come, a esclusione dei “doni natalizi” destinati e (verosimilmente) consegnati nelle mani di soggetti istituzionali esterni (Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente della Regione Campania; Presidente della Provincia di Napoli; Comandante della Guardia di Finanza; Comandante C.P.; Comandante C.C.; Dirigente P.S.), gli altri sarebbero stati destinati ai Consiglieri e agli Assessori comunali, allo stesso Sindaco, al Segretario comunale nonché ad altri non ben definiti ospiti Istituzionali, dei quali non è dato verificare l’identità. L’esborso di denaro pubblico, che ne è seguito per effetto della determina di liquidazione, costituisce danno da risarcire in favore dell’Amministrazione d’appartenenza danneggiata e da imputare ai convenuti.

LA SENTENZA DI CONDANNA

Per il Collegio contabile va condannato il Sindaco, risultandopriva di pregio l’eccezione difensiva basata sulla mancanza di interesse privatistico: non occorre, infatti, ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, la prova del dolo specifico, ossia di una volontà diretta a “ingraziarsi” i destinatari del dono. E’ sufficiente, in questa sede, la consapevolezza di porre in essere una condotta caratterizzata dall’obiettiva antigiuridicità e dalla macroscopica violazione di elementari regole di condotta.

Salvo invece il Dirigente del Settore Affari Generali, il quale benché avrebbe omesso di attivare un “minimum” di controllo sulla tipologia di spesa da liquidare, mediante anche un semplice richiamo alla palese illegittimità della richiesta di esecuzione, tuttavia, si tratta di una condotta non attinta da colpa grave e, pertanto, inidonea all’imputazione di responsabilità in esame, in quanto afferente a un generico obbligo di diligenza e non concretante una nimia negligentia, ossia una sprezzante inosservanza di obblighi di servizio.


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