MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


L’ANCI pubblica le FAQ sulle centrali uniche di committenza e pubblicazione documento di sintesi.

Con comunicato del 23/12/2014 l’ANCI ha pubblicato le seguenti FAQ sulle centrali uniche di committenza.

Domanda: (tre domande simili)

1. E’ stata mantenuta la possibilità di acquisire i prodotti direttamente, senza avvalersi del Mercato Elettronico, se si riscontra un prezzo inferiore?

2. Se non trovo il prodotto di mio interesse, possono acquistare direttamente dai fornitori?

3. Se i fornitori praticano un prezzo inferiore rispetto al mepa è possibile acquistare da loro?

Risposta:

Non è possibile acquisire prodotti direttamente, senza avvalersi del mercato elettronico, se sussiste il metaprodotto nel mercato elettronico. Si evidenzia che la domanda esprime un concetto sbagliato: infatti il mercato elettronico consiste in una modalità di selezione del contraente che consente anche di acquisire i prodotti direttamente. Inoltre il prezzo pubblicato sul  mercato elettronico è solo indicativo e dunque mediante RDO sono possibili ulteriori ribassi  

Domanda:

Sul portale acquistinretepa.it accade spesso che un prodotto/servizio sia denominato in maniera differente dai diversi fornitori e sia presente in più categorie merceologiche, questo crea difficoltà nella ricerca  e nella selezione;

Risposta:

Concordiamo sulla criticità riscontrata e occorrerebbe segnalarla alla Consip e al Ministero dell’Economia

Domanda:

Le centrali di committenza (esempio quella della regione Lombardia) possono operare al di fuori della regione di appartenenza ?

Risposta:

Ai sensi della normativa vigente non è consentito, a meno che non ricorra il caso previsto all’art. 1 comma 455 della legge 296/2006 che prevede che “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”

Domanda:

Se un fornitore dice direttamente agli uffici comunali che è accreditato in MEPA o altre piattaforme, si piò operare direttamente o in ogni caso bisogna andare nel mercato elettronico?

 

Risposta:

Occorre svolgere la procedura di selezione tramite mercato elettronico, purchè il metaprodotto richiesto sia presente

Domanda:

Il sistema START della Regione Toscana può essere considerato uno “strumento elettronico di acquisto gestito da altro soggetto aggregatore di riferimento” ai sensi dell’art. 33 comma 3-bis del Codice? Questo per poter procedere autonomamente negli acquisti di prodotti non presenti sul Mepa dal 1° gennaio.

Risposta:

Si è possibile considerarlo tale almeno fino alla decisione della regione in merito alla propria indicazione del soggetto aggregatore di riferimento

Domanda:

Come si può scegliere la centrale di committenza quando non è prevista nè a livello regionale nè a livello provinciale. La scadenza del 31/12/2014 impone quale scelta?

Risposta:

Relativamente ai comuni non capoluogo la norma prevede di scegliere una delle soluzioni prospettate dall’art. 3 bis del Dlgs163/2006

Domanda:

Se un comune costituisce un consorzio tra comuni ai sensi dell’art 33 deve per forza passare per il MEPA?

Risposta:

Si perchè il consorzio  tra comuni è una forma di associazione mentre il MEPA è una modalità di selezione del contraente

Domanda:

Dal 1/1/2015 come ci si deve comportare con la richiesta del CIG?

Risposta:

Per il CIG nulla è cambiato. C’è solo da aggiungere che nel caso di convenzione o accordo consortile  o unione di comuni che acquisti beni raggruppando in una unica gara le esigenze di più amministrazioni,  la stazione appaltante prenderà il CIG principale e i comuni un CIG derivato

Domanda:

Se un comune appartenente ad un’ unione dei comuni non sceglie quest’ ultima come centrale di committenza, può comunque  delegare all’ Unione lo svolgimento di una gara oppure deve per forza di cose ricorrere alla centrale di committenza?  Faccio un esempio pratico. Il comune x sceglie  di creare una centrale di committenza cronsorziandosi con un comune limitrofo e non delegando tale funzione all’ unione. Decide poi assieme a ttutti gli altri comuni di svlogere la gara di raccolta dei rifiuti solidi urbani assieme a tutti i comuni apparteententi all’ unione e quindi facendo fare la gara all’ Unione per tutti i comuni che di questa fanno parte. Può farlo? Oppure per la gara deve per forza di cose usufruire della centrale di committenza creata con il coumunelimotrofo?

Risposta:

La soluzione proposta è possibile come confermato dalla Direttiva comunitaria 24/2014 che consente anche di far svolgere in modo coordinato singole procedure

Domanda:

Ci sono in vista ulteriori proroghe dei termini del 1 gennaio 2015?

Risposta:

Il Governo non è intenzionato a concedere alcuna proroga, nonostante alcuni tentativi di richiesta in tal senso.

Domanda:

Se non è prevista la riga unica non posso fare la procedura semplificata?

Risposta:

Laddove non è prevista la riga unica questa modalità semplificata non può essere utilizzata.

Domanda:

Quindi se io non trovo il prodotto o metaprodotto, non posso acquistare quel bene?

Risposta:

No se manca il metaprodotto non si può comprare quel bene sul MEPA

Domanda:

Se il metaprodotto non c’è sul MEPA ma ci sono offerte per quel prodotto come posso motivare correttamente l’acquisto autonomo? Io ho citato le regole di e-procurement, è corretto?

Risposta:

Se non c’è il metaprodotto e il prodotto si trova significa che qualche ditta ha scorrettamente inserito un prodotto che non è compreso nel bando CONSIP. In qusto caso va anche denunziato il fatto alla CONSIP

Domanda:

Se la RdO aperta a tutti gli OE e va deserta devo rilanciare la RdOo posso operare in autonomia?

Risposta:

Occorre capire le ragioni che hanno determinato la diserzione

Domanda:

E’ confermato che i comuni sotto i 1000 abitanti ed i comuni montani sotto i 5000 abitanti sono esclusi dal mercato elettronico a far data da gennaio 2015?

Risposta:

I comuni sotto i 1000 abitanti e i comuni montani sotto i 5000 abitanti non sono esclusi dall’obbligo di acquisto tramite mercato elettronico. L’unica norma che riguarda questi comuni è l’art 26 comma 3 della legge 488 del 1999 che riguarda le convenzioni e non il mercato elettronico e che si riporta qui sotto:

 

Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Oltre alle FAQ, l’ANCI ha pubblicato il seguente documento “Centrali di Committenza e Soggetti Aggregatori Acquisizioni di beni e servizi a far data dal 1° gennaio 2015 e di lavori a far data dal 1° luglio 2015”.

Link:http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Scheda%20finale%2031%20ottobre%202014.pdf

 

 

https://www.bilancioecontabilita.it