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La corruzione e la legge 190/2012. Priorità all'azione di prevenzione (parte 4).

Con comunicato del 26/01/2015 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate rende noto che:

  I primi commi (da 1 a 8) individuano i soggetti ai quali, a livello centrale, sono assegnati i compiti di attuazione delle misure anticorruzione e della lotta all’illegalità nella Pubblica amministrazione.

In coerenza con l’iniziale previsione di una Autorità nazionale anticorruzione, il legislatore, al comma successivo, stabilisce che Civit (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 del Dlgs 150/2009) operi quale Autorità nazionale anticorruzione, per assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella Pa. In particolare, la Commissione:

Anac, per l’esercizio delle funzioni ispettive, ha la facoltà di richiedere notizie, informazioni, atti e documenti, ordinare l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani e dalle regole sulla trasparenza ovvero ordinare la rimozione di atti o comportamenti che contrastino con tali piani e regole. In tal caso, Anac e le Pa interessate danno notizia sui siti web istituzionali dei provvedimenti adottati e tempestiva comunicazione dell’avvenuta pubblicazione al dipartimento della Funzione pubblica (Dfp).

Nel comma 4, è contenuta la disciplina sulle funzioni originariamente assegnate al Dfp (come accennato, ora trasferite ad Anac), in conformità alle linee adottate dal Comitato interministeriale, istituito e disciplinato dal presidente del Consiglio dei ministri. Esse consistono nel coordinare l’attuazione delle strategie di prevenzione e lotta alla corruzione, anche attraverso la predisposizione del Pna; promuovere e definire norme e metodologie comuni coerenti con gli orientamenti internazionali; predisporre modelli standard delle informazioni che ne consentano la gestione e analisi informatizzata; definire i criteri di rotazione dirigenziale in settori esposti alla corruzione e per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

Tra i soggetti che rivestono un ruolo primario nella lotta alla corruzione vi sono anche l’autorità di Governo nella provincia, e cioè il prefetto (comma 6) e la prefettura (commi 52 seguenti), in quest’ultimo caso in tema di comunicazione e informazione antimafia. Il prefetto, su richiesta, fornisce supporto tecnico e informativo agli enti locali per la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, assicurandone la corrispondenza con le linee guida del Pna.

La Scuola nazionale dell’Amministrazione ha invece il compito di predisporre percorsi di formazione dei dipendenti alla legalità e all’etica morale, soprattutto di quei settori in cui il rischio di abusi è più elevato.

In un’ottica di supporto, le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono (comma 5) ad Anac:

Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57, in quanto di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le Pa di cui all’articolo 1, comma 2, Dlgs 165/2001 (comprese quindi anche quelle “non privatizzate”). Per regioni e province autonome, enti locali, nonché enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, sono previste intese in sede di Conferenza unificata per definire gli adempimenti volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge.


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