MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


La Certificazione Unica 2015 trova la sua versione definitiva

Con comunicato del 30/01/2015 il Consulenti del lavoro rendono noto che:

L’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento, ha presentato e pubblicato sul sito istituzionale la versione definitiva della nuova CU (certificazione unica), che i Consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati dovranno utilizzare per certificare i redditi erogati dal sostituto d’imposta ai lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi. Il nuovo modello andrà dunque a sostituire sia il CUD, sia la certificazione dei compensi sino ad oggi emessa in forma libera su carta intestata dell’azienda.

La CU dovrà essere consegnata ai percettori entro il 28 febbraio e trasmessa, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 9 marzo (il 7, data di scadenza dell’obbligo, cade di sabato). Stante l’obbligo, per tutti i sostituti di imposta, di ricevere per via telematica dall’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati dei modelli 730/4 dei propri lavoratori dipendenti, questo quadro va compilato dai sostituti d’imposta che non hanno mai presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello di Comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. Un apposito riquadro è riservato al c.d.“bonus Renzi”: dovranno essere indicati i dati relativi al credito spettante, a quello che ha trovato capienza nell’imposta, al credito rimborsato, a quello eventualmente non riconosciuto, unitamente all’eventuale importo recuperato dal sostituto in quanto non spettante.

Il sostituto d’imposta ha facoltà di trasmettere la certificazione in formato elettronico, ad esempio via email, esclusivamente nel caso in cui sia possibile accertarsi che la stessa entri nella materiale disponibilità del sostituito.Sotto il profilo sanzionatorio, va sottolineato purtroppo che, mentre la mancata consegna del CUD al percettore entro il 28 febbraio, non comportava l’applicazione di alcuna sanzione, purché perfezionata in tempo utile per consentire al lavoratore subordinato di presentare la propria dichiarazione dei redditi, per ogni CU non trasmessa, tardiva o errata, è comminata la sanzione di 100 euro, evitabile solo se, qualora siano stati rilevati degli errori, la nuova certificazione venga trasmessa entro cinque giorni dalla scadenza del termine (12 marzo 2015).


https://www.bilancioecontabilita.it