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Legittimità del licenziamento. Lo sport non deve pregiudicare il rendimento al lavoro.

Con comunicato del 12/02/2015 i Consulenti del lavoro rende noto che:

E’ legittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore che, continuando a praticare uno sport incompatibile con il suo stato di salute, ha creato un danno all’efficienza produttiva ed organizzativa aziendale.

A dirlo è la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 144/15, è stata chiamata a decidere il caso di licenziamento intimato ad un lavoratore che proseguiva una pratica sportiva che aggravava le sue condizioni di salute.

La Corte ha ribadito il principio secondo il quale il lavoratore deve astenersi dal porre in essere sia comportamenti espressamente vietati in relazione all’obbligo di fedeltà (stabilito dall’art.2105 del codice civile), sia qualsiasi altra condotta che, per le sue caratteristiche e le possibili conseguenze, sia idonea a pregiudicare gli interessi aziendali connessi all’inserimento e alla permanenza del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa.

Di conseguenza, anche se il lavoratore non risulta assente per malattia, non può svolgere attività sportiva incompatibile con le sue condizioni fisiche ed idonea ad aggravarle, qualora le stesse abbiano già comportato una riduzione della capacità lavorativa. Per la Corte, quindi, non è spropositato il licenziamento irrogato al lavoratore che, già assegnato a mansioni diverse e ridotte in conseguenza di una compromessa integrità fisica, continui a svolgere uno sport incompatibile con il suo stato di salute.  Il datore di lavoro, in conseguenza a tale comportamento, viene esposto ad un ingiustificato danno potenziale in quanto il dipendente ha introdotto nel rapporto di lavoro il rischio di un aggravamento delle proprie condizioni fisiche e, quindi, di una ulteriore compromissione delle proprie ridotte capacità lavorative.

Nel caso di specie, il comportamento del lavoratore, che ha continuato a praticare lo sport incompatibile, è stato giudicato dalla Cassazione contrario ai doveri di buona fede e correttezza, nonché gravemente ed irrimediabilmente lesivo del rapporto fiduciario con il proprio datore di lavoro.  C’è da aggiungere che la condotta inadempiente è stata aggravata dal fatto che il dipendente aveva sottaciuto al datore di lavoro l’esercizio delle attività sportive in orario extra lavorativo. La Corte ha ritenuto questo elemento una conferma della consapevolezza del dipendente, in merito al potenziale conflitto che si veniva a determinare con l’interesse aziendale al ricevimento della prestazione lavorativa. Tutte le info dai Consulenti del Lavoro.


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