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JOBS ACT. Arrivano i contratti a tutele crescenti e i nuovi ammortizzatori

Con comunicato del 23/02/2015 la CGIA di Mestre rende noto che:

Di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i primi due decreti attuativi del Jobs Act (Legge n. 183/2014) entreranno in vigore già il 1° marzo. Ad annunciarlo è stato l Ministro del Lavoro Poletti, in seguito al Consiglio dei Ministri dello scorso 20 febbraio.

I due decreti riguarderanno il nuovo contratto a tutele crescenti e i nuovi ammortizzatori sociali, mentre sarà necessario attendere i tempi dei passaggi nelle Commissioni parlamentari competenti perché diventino operativi gli altri due decreti attuativi della riforma del lavoro esaminati dall’esecutivo in via preliminare, che riguardano il riordino delle tipologie contrattuali (con l’eliminazione dei co.co.pro. e, dal 1° gennaio 2016, l’applicazione delle norme sul lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro), la revisione della disciplina delle mansioni e le disposizioni sulla conciliazione dei tempi vita-lavoro.

Esaminiamo ora i primi due decreti attuativi del Jobs Act:

 CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

E’ previsto che il nuovo contratto si applichi ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto e stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi.

Nel dettaglio:

– per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro così come previsto per tutti i lavoratori;

– per i licenziamenti disciplinari, la reintegrazione resta solo per quella in cui sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestato”. Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i cosiddetti “licenziamenti ingiustificati”, viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all’anzianità di servizio. La regola applicabile ai nuovi licenziamenti, spiega Palazzo Chigi, è quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi;

– per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità. Con l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.

– in caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta, si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità). In caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione, così come previsto per i licenziamenti individuali;

– per le piccole imprese la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un’indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità.

NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Tra le disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati il nuovo decreto introduce:

• la Naspi (nuova assicurazione sociale per l’impiego), che si applica alle ipotesi di perdita del posto di lavoro che si verifichino dal 1° maggio 2015 e a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che abbiano cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro e almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi; la prestazione – la cui erogazione è condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale – dura per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro, e l’ammontare dell’indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro;

• l’Asdi (assegno di disoccupazione), introdotto in via sperimentale per quest’anno, che verrà riconosciuto per 6 mesi (fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito), in misura pari al 75% dell’indennità Naspi, a chi, dopo la scadenza della Naspi, non ha trovato impiego e si trova in condizioni di particolare necessità;

• la Dis-Col (Disoccupazione per i collaboratori), per i co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS che perdono il lavoro e che vantano tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di disoccupazione alla data dell’evento.


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