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Orientamenti applicativi – L’ARAN risponde a due domande

Su ARAN Informa del mese di febbraio 2015 è stata inserita le seguenti domande.

Un ente può utilizzare, in convenzione, personale appartenente ad un consorzio di bonifica (ente pubblico economico) inquadrato nell’area A parametro 159? In caso affermativo, in quale categoria del CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali può essere inquadrato il suddetto dipendente?

Risposta ARAN

Relativamente a tale particolare problematica, per quanto di competenza, si ritiene opportuno, preliminarmente, evidenziare che l’art. 14 del CCNL del 22.1.2004, espressamente dispone: “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati”. Quindi, in base alla precisa formulazione di tale clausola contrattuale, la disciplina in materia di utilizzazione del personale a tempo parziale e di servizi in convenzione, sembra utilizzabile dagli enti per avvalersi solo di personale di altri enti, cui si applica la contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni-Autonomie locali.

Tale presupposto sembra mancare nel caso prospettato di possibile utilizzo di un dipendente di un ente pubblico economico, non destinatario del CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali, come sembra evincersi dalla circostanza che allo stesso sia applicato un sistema di classificazione sicuramente diverso da quello proprio del personale degli enti locali.

Un dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria D, in un profilo con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3, al quale è stato conferito presso lo stesso ente di appartenenza un incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, può fruire delle ferie maturate e non godute dallo stesso nel corso del precedente rapporto di lavoro non dirigenziale nell’ambito del successivo rapporto di lavoro a termine quale dirigente presso lo stesso datore di lavoro pubblico?

L’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che il dipendente potrà fruire delle ferie residue maturate e non fruite nell’ambito del rapporto di lavoro non dirigenziale solo al momento della cessazione di questo rapporto, successivamente alla scadenza dell’incarico dirigenziale allo stesso conferito ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.

La fruizione, nel corso dell’incarico dirigenziale, delle ferie maturate nell’ambito del rapporto non dirigenziale non può ammettersi, dato che questo è di natura completamente diversa e distinta dal primo, anche se intercorrente con lo stesso datore di lavoro.


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