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Fatture elettroniche verso le Pa: è tempo di capire come agire (parte 2).

Con comunicazione del 23/03/2015 la rivista telematica dell’Agenzia delle entrate rende noto che:

La norma definisce “elettronica” la fattura “…che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico”, il cui utilizzo “…èsubordinato all’accettazione da parte del destinatario”, fermo restando che la stessa si avrà “…per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente” (articolo 21, comma 1, del Dpr633/1972).

“Accettazione da parte del destinatario” sì, ma non necessariamente un accordo formale (anteriore o posteriore) per la fatturazione tra le parti, presente, invece, nella precedente formulazione dell’articolo 21, anche se nella circolare 18/2014 un accordo preventivo tra le parti è “auspicato”.

Riguardo all’emissione della fattura, l’Agenzia ha precisato, poi, che la messa a disposizione può avvenire mediante invio, al destinatario, di un semplice messaggio (e-mail) contenente un protocollo di comunicazione e un link di collegamento al server ove la fattura è reperibile. In tal modo, il destinatario, collegandosi al sito, può effettuare in qualsiasi momento il download della fattura, ossia scaricare il documento elettronico (cfr circolari 45/2005, paragrafo 2.4.3, e 18/2014, paragrafo 1.4).

Con l’obiettivo di creare un’identità giuridica tra la fattura elettronica e quella cartacea, l’Agenzia ha chiarito che, per distinguere l’una dall’altra, non è rilevante il tipo di formato originale – elettronico o cartaceo – prima della sua emissione, ma il fatto che la fattura sia in formato elettronico quando viene emessa (o messa a disposizione), ricevuta e accettata dal destinatario (cfr circolare 18/2014, paragrafo 1.1).

Quindi, per esempio, non sarà considerata elettronica la fattura creata in formato elettronico, utilizzando un software di contabilità o di elaborazione testi, e poi inviata e ricevuta in formato cartaceo. Al contrario, si potrà parlare di fattura elettronica relativamente a quella creata in formato cartaceo, scannerizzata, sottoscritta con firma elettronica, inviata e ricevuta via e-mail.

L’emissione/ricezione della fattura elettronica non è legata all’adozione di uno specifico formato, che può essere liberamente scelto tra quelli presenti sul mercato (pdf, doc, xls, tiff, xml), mentre, nei rapporti con la Pa, secondo il Dm 55/2013, è obbligatorio l’utilizzo del formato xml (eXtensible markup language).

Per non gravare sui costi delle piccole e medie imprese (pmi), che sono le principali fornitrici della Pa, l’articolo 4 del Dm 55/2013 prevede alcune misure finalizzate a facilitare le stesse nell’adempimento dell’obbligo di formare, trasmettere e conservare in formato elettronico le fatture da emettere nei confronti della stessa Pa.

Il comma 2 dell’articolo 4, infatti, dispone che l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), in collaborazione con Unioncamere e sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti, mette a disposizione delle pmi, gratuitamente, il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici open source per la fatturazione elettronica.

Grazie a tale previsione, le pmi possono accedere al sito www.fatturapa.gov.it per utilizzare i servizi e gli strumenti informatici per la generazione di fatture nel formato richiesto dallo Sdi, oltre che per la loro conservazione sostitutiva.

Le Pa interessate 

Con la circolare 1/2015, i dipartimenti delle Finanze e della Funzione pubblica hanno precisato l’ambito soggettivo di applicazione della fatturazione elettronica verso le diverse Pa, suddividendo queste ultime per classi di appartenenza “normativa”.

• Soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165 del 2001: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (Aran), le Agenzie di cui al Dlgs300/1999 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il Coni
• Soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009: i soggetti indicati a fini statistici dall’Istat nell’elenco contenuto nel comunicato dello stesso Istituto, pubblicato in GU entro il 30 settembre di ogni anno (l’ultimo è stato pubblicato nella Gazzetta del 10 settembre 2014), e le Autorità indipendenti
• Soggetti di cui all’articolo 1, comma 209, della legge n. 244 del 2007: le amministrazioni autonome.

Decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica

Come detto, con il decreto 55/2013, il Mef ha emanato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Pa, rendendolo obbligatorio dal 6 giugno 2014, per le agenzie fiscali, i ministeri e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, attraverso l’utilizzo del citato Sdi, gestito dall’Agenzia per il tramite di Sogei spa.

Dal prossimo 31 marzo, tale obbligo riguarderà tutte le Pubbliche amministrazioni, considerato che il termine originario del 6 giugno 2015 è stato così anticipato dall’articolo 25, comma 1, del Dl 66/2014.

 

 


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