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Nuovo ravvedimento operoso - Circolare commercialisti

Con comunicato del 15/04/2015 la Fondazione Nazionale dei Commercialisti rende noto che nel quadro delle norme introdotte dalla legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2015) per semplificare il rapporto tra Fisco e contribuenti con l’obiettivo di incentivare la compliance fiscale, va sicuramente annoverato il comma 637 che ha previsto un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per l’applicazione del c.d. “ravvedimento operoso”, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97.

Con la presente circolare si intendono offrire delle prime indicazioni operative in merito alla corretta applicazione delle novità legislative, tenendo anche conto di quelle fornite dalla prassi amministrativa con la circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E. Il lavoro si sofferma anche sull’illustrazione dei limiti entro cui l’Agenzia delle Entrate ritiene ammissibile il frazionamento dei versamenti relativi al ravvedimento operoso e in che misura e a quali condizioni è possibile avvalersi del ravvedimento c.d. “parziale”, evidenziando, a quest’ultimo riguardo, alcuni profili di criticità che derivano dall’interpretazione della stessa prassi amministrativa.

Nell’ultima parte sono infine offerte delle prime indicazioni operative anche in merito alla corretta applicazione delle novità legislative in tema di “ravvedimento operoso per i tributi comunali”, tenendo conto anche della Nota IFEL del 19 gennaio 2015.


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