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La perdita di incarico da dirigente non intacca lÂ’efficacia degli atti

Con comunicato del 23/04/2015 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate rende noto che:

Sono state depositate nei giorni scorsi da parte di alcune Commissioni tributarie le prime sentenze che intervengono sugli effetti della pronuncia della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37, con cui è dichiarata l’incostituzionalità della norma che consentiva all’Agenzia delle Entrate di assegnare un incarico dirigenziale a propri funzionari.

 Con sentenza dell’1 aprile 2015, n. 63/01/2015, la Commissione tributaria provinciale di Gorizia, nel valutare la validità degli atti impugnati che erano stati sottoscritti da un funzionario dell’Agenzia delle Entrate incaricato di funzioni dirigenziali, ha ritenuto che la citata sentenza della Corte costituzione n. 37/2015 “non debba comportare affatto la caducazione (nullità)” di tali atti, in quanto trova applicazione la “teoria del funzionario di fatto”.

 Invero – afferma la Ctp di Gorizia – “la giurisprudenza assolutamente prevalente afferma che gli atti ‘medio tempore’ adottati dal funzionario la cui nomina sia stata annullata sono da considerarsi efficaci, essendo irrilevante verso i terzi il rapporto fra la pubblica amministrazione e la persona fisica dell’organo che agisce”.

 Secondo tale teoria, che trova fondamento nei principi della conservazione degli atti e della continuità dell’azione amministrativa, “allorché venga annullata in sede giurisdizionale la nomina del titolare di un organo, l’accertata invalidità dell’atto di investitura non ha di per sé alcuna conseguenza sugli atti emessi in precedenza, tenendo conto che quando l’organo è investito di funzioni di carattere generale, il relativo procedimento di nomina ha una sua piena autonomia, sicché i vizi della nomina non si riverberano sugli atti rimessi alla sua competenza generale (cfr. Cons. Stato IV, 21 maggio 2008, n. 2407, e sez. VI, 10 marzo 2005, n. 992, T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. II, 8 febbraio 2011, n. 402, e T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. III, 14 febbraio 2006, n. 1073)” (Tar Abruzzo, 3 luglio 2012, n. 333; vedi anche Consiglio di Stato, n. 3812/2012).

 Merita di essere citata anche la sentenza del 20 aprile 2015, n. 150/02/2015, con cui la Commissione tributaria provinciale di Macerata ha più in generale chiarito che, a seguito della richiamata sentenza della Corte costituzionale 37/2015, “non è assolutamente consentito attribuire incarichi dirigenziali a funzionari che non abbiano espletato regolare concorso”, tuttavia “ciò non determina che siano travolti tutti gli atti già emessi da funzionari provvisti di semplice delega”.

 Recentemente, la sentenza della Corte costituzionale è stata citata anche dalla Ctp di Milano nella pronuncia del 10 aprile n. 3222/25/15, sfavorevole all’Agenzia. Nel caso di specie, tuttavia, l’atto impugnato non è stato annullato in quanto sottoscritto da funzionario incaricato di funzioni dirigenziali decaduto per effetto della sentenza della Consulta. La Ctp Milano ha, invece, rilevato la nullità dell’atto perché “sottoscritto da soggetto non dotato di nona qualifica funzionale”, vale a dire ritenendo non provata, in quel singolo giudizio, l’appartenenza del sottoscrittore delegato alla “carriera direttiva”.

Attualmente appartiene alla ex “carriera direttiva” il personale di terza area funzionale, che può essere delegato dal direttore provinciale a firmare gli atti tributari come previsto dall’articolo 5, comma 6, del regolamento di amministrazione, secondo il quale “Gli avvisi di accertamento sono emessi dalla direzione provinciale e sono sottoscritti dal rispettivo direttore o, su delega di questi, dal direttore dell’ufficio preposto all’attività accertatrice ovvero da altri dirigenti o funzionari, a seconda della rilevanza e complessità degli atti”. Il regolamento si pone in continuità e coerenza con quanto previsto dall’articolo 42, comma 1, del Dpr 600/1973, secondo cui “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.

 Nella fattispecie esaminata, secondo la Ctp di Milano, l’atto sarebbe nullo proprio in quanto sottoscritto da persona di cui non sarebbe stata provata l’appartenenza alla “carriera direttiva”, in violazione, quindi, delle citate disposizioni.

In realtà, l’incaricato di funzioni dirigenziali aveva sottoscritto l’atto impugnato non in virtù dell’incarico ricevuto, ma per effetto della delega del direttore provinciale. A tal riguardo, va chiarito che il potere di rappresentanza della Dp spetta al suo direttore, mentre i responsabili delle articolazioni interne o gli altri dipendenti in servizio presso la direzione provinciale necessitano di delega del direttore provinciale.

 Decisiva, in proposito, risulta la circostanza che la stessa Corte costituzionale, con la predetta sentenza 37/2015, ha precisato che la questione relativa alla validità degli incarichi dirigenziali non si riflette sulla funzionalità dell’Agenzia né sulla idoneità degli atti emessi a esprimere la volontà all’esterno dell’Amministrazione finanziaria, la cui validità non è messa in discussione.

La Corte costituzionale ha sostenuto per l’appunto che “considerando le regole organizzative interne dell’Agenzia delle entrate e la possibilità di ricorrere all’istituto della delega, anche a funzionari, per l’adozione di atti a competenza dirigenziale − come affermato dalla giurisprudenza tributaria di legittimità sulla provenienza dell’atto dall’ufficio e sulla sua idoneità ad esprimerne all’esterno la volontà (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione tributaria civile, sentenze 9 gennaio 2014, n. 220; 10 luglio 2013, n. 17044; 10 agosto 2010, n. 18515; sezione sesta civile − T, 11 ottobre 2012, n. 17400) – la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata…”.


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