MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Vincenzo Giannotti - No alla centrale di committenza per i servizi di assistenza educativa e scolastica

L’art. 33, comma 3 bis del codice degli appalti, stabilisce che i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

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