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Come intervengono i revisori dei conti nel processo di riaccertamento dei residui
Il riaccertamento dei residui è una operazione ragionieristico-amministrativa che deve essere effettuata dopo il termine dell'esercizio annuale e prima dell'approvazione del rendiconto generale della gestione da parte dell'Organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Prima di entrare nel merito del ruolo dei revisori dei conti, riepiloghiamo cosa si intende per riaccertamento dei residui.

Innanzitutto, il riaccertamento dei residui è una operazione ragionieristico-amministrativa che deve essere effettuata dopo il termine dell’esercizio annuale (1 gennaio – 31 dicembre) e prima dell’approvazione del rendiconto generale della gestione da parte dell’Organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo.

L’art. 228, comma 3, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 detta le regole generali:

“Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio…”.

Le modalità della suddetta operazione sono indicate nell’art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23/6/11, n. 118 e attuano il Principio della competenza finanziaria (punto 16 dei Principi generali o postulati, all. 1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118).

Il riaccertamento dei residui consiste nella verifica delle ragioni per il mantenimento dei residui attivi e passivi ai fini della loro iscrizione nel conto dl bilancio e quindi nel rendiconto generale.

Il punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, fa riferimento all’applicazione del principio della prudenza nella verifica dei residui:

“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
– la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;
– l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno;
– il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
– la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio
La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
d) i debiti insussistenti o prescritti;
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.”

N.B. I residui attivi sono somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio.

Le ragioni per il loro mantenimento fanno capo alle regole di assunzione degli accertamenti di entrata, che ai sensi dell’art. 179, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, sono:
(a) la ragione del credito che da luogo all’obbligazione attiva;
(b) il titolo giuridico che supporta il credito;
(c) l’individuazione del soggetto debitore;
(d) l’ammontare del credito;
(e) la relativa scadenza.

N.B. I residui passivi sono somme somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio.

Le ragioni per il loro mantenimento fanno capo alle regole di assunzione degli impegni di spesa, che ai sensi dell’art. 183, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono:
– l’esistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata;
– la determinazione della somma da pagare;
– l’individuazione del soggetto creditore;
– l’indicazione della ragione del debito;
– l’indicazione della scadenza del credito;
– la costituzione del vincolo sulle previsioni di bilancio, nel rispetto delle norme relative alla copertura finanziaria della spesa.

Il riaccertamento dei residui avviene con delibera della Giunta (art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23/6/11, n. 118).

Il punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, riporta altre modalità attuative:

– “Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all’esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell’esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio….
Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l’accertamento e l’impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.
Al riguardo, si rappresenta che l’atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti…”.


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