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Equilibri di bilancio: i più recenti interventi del MEF
Aseguito di verifiche, "si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall’articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2023-2024".

La prima, circ. MEF n. 5 del 9/3/20 (Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della L. 24/12/12, n. 243) precisa che l’equilibrio dei bilanci dell'”art. 9 della L. 243/12 “deve essere rispettato dall’intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito”. Inoltre la medesima circolare riscontra che il comparto ha raggiunto gli obiettivi per il trienno 2018-2020.

La seconda circ. MEF n.8 del 15/3/21, precisa che “i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito). L’informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011”.
Inoltre, la medesima circolare “ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall’articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022.”

La terza Circ. MEF del 15 marzo 2022, n. 15, ha riscontrato il rispetto del saldo ex art.9 della L. 243/2012 e, pertanto, “ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall’articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2022-2023”.

Anche la Corte dei Conti sembra essersi allineata alla posizione assunta dal MEF con la delibera n. 58 del 15 aprile 2021, della Corte dei conti, Sez. reg. controllo per la Lombardia che, dopo essersi ampiamente soffermata sulla ricostruzione della disciplina del pareggio di bilancio, sulla successiva giurisprudenza e sui chiarimenti forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze con circolare n. 5 del 2020, specifica che il singolo Ente deve rispettare gli equilibri di cui al d.lgs. 118/2011 così come previsto dall’art. 1 c. 821 L. 145/2018 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo di avanzi, FPV e debito).

La circolare del MEF del 27 gennaio 2023, n. 5, conferma i principi precedenti, stabilendo che:

1) “a livello di comparto regionale e nazionale, deve essere conseguito il saldo non negativo di cui all’articolo 9 della legge n. 243 del 20122 anche ai fini della legittima contrazione del debito, mentre, a livello di singoli enti, devono essere rispettati esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

2) a seguito di verifiche, “si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall’articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione
di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2023-2024”.


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