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Parere della funzione Pubblica sul rispetto dell’orario di lavoro dei dirigenti

Solo di recente la Funzione Pubblica ha pubblicato il parere n.43784/2020 avente ad oggetto la disciplina dell’orario di lavoro dei dirigenti facendo riferimento ad una domanda posta da un ente locale.

Domanda

In merito alle disposizioni contrattuali della dirigenza degli enti locali, è stato chiesto, ai tecnici del Dipartimento della Funzione Pubblica, una valutazione “…circa la legittimità del comportamento del dirigente che, in modo sistematico, osservi un orario di lavoro inferiore alle 36 ore settimanali.”

Il parere

Precisa il parere come nei diversi orientamenti applicativi dell’ARAN il sistema si basa sul principio di autoresponsabilizzazione del dirigente, cui spetta l’organizzazione complessiva del proprio tempo di lavoro, in modo da assicurare l’espletamento dei compiti che gli sono stati affidati ed il raggiungimento degli obiettivi

programmati dall’amministrazione di appartenenza. In tale ambito, non è prevista alcuna quantificazione dell’orario di lavoro del dirigente, neppure attraverso la definizione di limiti massimi o minimi di durata delle prestazioni lavorative. Sotto il profilo organizzativo, quindi, il dirigente può determinare in autonomia il proprio orario di lavoro, pur sempre osservando il vincolo delle esigenze operative e funzionali della struttura di cui è responsabile. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità dell’ente di adottare sistemi di rilevazione della presenza e dell’assenza dei propri dirigenti, ai fini della valutazione annuale finalizzata all’attribuzione della retribuzione di risultato, oltreché per la gestione di altri istituti contrattuali (es. buoni pasto). Tuttavia, la certificazione della presenza non permette di poter quantificare l’ammontare orario, ma solo consentire la verifica della presenza e/o l’assenza, proprio perché non è prevista per il personale dirigente alcuna quantificazione dell’orario settimanale. Il criterio della presenza, ai fini della valutazione annuale e della corresponsione della retribuzione di risultato, deve essere comunque espressamente previsto tra i criteri adottati dall’ente a tal fine. Pertanto, oltre ad una eventuale responsabilità dirigenziale per mancato raggiungimento dei risultati, nel caso di specie non si ravvisano profili di illegittimità nel caso in cui i dirigenti si discostino dall’articolazione dell’orario prevista obbligatoriamente per il restante personale.


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