MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Schemi di bilancio: quando si approvano e contenuti minimi
Entro il 15 novembre di ciascun anno, la Giunta presenta gli schemi di bilancio di previsione ed il documento unico di programmazione - DUP - all'organo consiliare unitamente agli allegati, secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità

L’art. 174, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che lo schema di bilancio di previsione, finanziario ed il documento unico di programmazione – DUP – sono “predisposti dall’organo esecutivo (Giunta) entro il 15 novembre di ogni anno”.

E’ ovvio che alla redazione materiale dello schema di bilancio provvedono di norma gli Uffici dell’Ente, ma è importante sottolineare che il Legislatore ha inteso rimarcare le competenze e le responsabilità degli Amministratori dell’Ente (che si avvalgono per l’appunto degli Uffici per l’espletamento delle loro funzioni).

Pertanto, una volta redatto dai responsabili dei servizi e dal responsabile del servizio finanziario lo schema di bilancio (unitamente ai suoi allegati) nel rispetto di tutti i vincoli di legge, la Giunta lo approva con propria deliberazione.

La delibera di Giunta che approva gli schemi di bilancio non necessita del parere dell’Organo di revisione; quest’ultimo dovrà essere presentato prima dell’avvio della discussione in Consiglio, nelle modalità definite dal regolamento di contabilità.

Sempre entro il 15 novembre di ciascun anno, la Giunta presenta gli schemi di bilancio di previsione ed il documento unico di programmazione – DUP – all’organo consiliare unitamente agli allegati, secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità”. Il Legislatore, in questo caso, ha inteso rimarcare i rapporti interorganici che legano Consiglio e Giunta, rinviando le modalità della presentazione al regolamento di contabilità di ciascun Ente.

Il regolamento di contabilità fissa anche i termini entro i quali avviene la trasmissione all’organo consiliare (letteralmente “presentati”, art. 174, comma 1 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei consiglieri emendamenti allo schema di bilancio proposto dall’organo esecutivo.

Per quanto concerne la presentazione, il Ministero dell’Interno chiarisce che “si ritiene legittimo il recapito dello schema di bilancio annuale di previsione con i relativi allegati ai singoli consiglieri presso il rispettivo domicilio, L’ente locale, infatti, può autonomamente determinare le forme di trasmissione e di pubblicità del documento contabile.”.

Vedasi anche il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punti 4.2 e segg.

Si elencano qui di seguito i contenuti e gli allegati alla delibera degli degli schemi di bilancio, con la normativa di riferimento.

+ D.Lgs. 118/11, all. 4/1, p. 8.1.

Contenuto minimo della sezione strategica del DUP:
a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell’arco temporale di riferimento della SeS;
b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
e. l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
f. la gestione del patrimonio;
g. il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
h. l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

+ D.Lgs. 118/11, all. 4/1, punto 8.2.

Contenuto minimo della sezione operativa del DUP:
a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;
i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

+ Art. 170, c.1, Tuel

Il DUP costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione

+ Art. 151, c.3, e art. 162, c.1, Tuel

Il bilancio comprende le previsioni di competenza finanziaria dei tre anni (o più) e di cassa del primo esercizio

+ Art. 162, c.4, Tuel

Il bilancio comprende tutte le entrate (al lordo delle spese di riscossione)
Il bilancio comprende tutte le spese
Non sono ammesse gestioni fuori bilancio tranne le eccezioni previste dalla legge.

+ Art. 162, c.6, Tuel

Entrate e spese sono in pareggio e il fondo finale di cassa non deve essere negativo
Va garantito l’equilibrio di parte corrente, l’equilibrio degli investimenti e gli altri equilibri.

+ Art. 164 Tuel; art. 10 D.Lgs. 118/11

Il bilancio ha carattere autorizzatorio

+ Art. 165, Tuel; artt. 14 e 15 D.Lgs. 118/11

Il bilancio è composto di due parti: entrata e spesa
Le entrate sono classificate per titoli, tipologie, categorie e capitoli
Le spese sono classificate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli
Struttura e quadri riepilogativi sono uguali per tutti gli enti per esigenze di standardizzazione

+ art. 11 D.Lgs. 118/11

Schemi di bilancio e quadri riepilogativi uniformi per tutta la PA

+ Art. 173, Tuel

I valori monetari sono espressi tenendo conto dell’inflazione programmata

+ D.Lgs. 118/11 – Principi

La redazione del bilancio segue quanto indicato dai principi contabili
Principi generali o postulati, allegato 1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118,
Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118,

Art. 21 Dlgs. 50/16; D. Lgs. 118/11, All. 4/1, p. 8.2

Programma triennale dei lavori pubblici (contenuto obbligatorio del DUP) “La realizzazione dei LLPP degli e.l. deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP” (All. 4/1, p. 8.2)
Art. 21 Dlgs. 50/16 “I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”.
Vedasi D.M. 16/1/18, n. 14, in GU il 9/3/18, ha approvato i nuovi modelli del piano triennale dei lavori pubblici.

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e aggiornamento annuale (contenuto obbligatorio del DUP)
Introdotto da art.1, c.505, L.208/15. Poi abrogato da art. 217, c.1, let. ss-bis, D.Lgs. 50/2016 (lettera inserita da art.129, c.1, lett. n, D.Lgs. 19/4/17, n. 56).
Vedasi D.M. 16/1/18, n. 14, in GU il 9/3/18, ha approvato i modelli operativi.

+ Allegati ex art. 11, c.3, D.Lgs. 118/11

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

(nota)

Art. 11, comma 10, del D. Lgs. 23/6/11, n. 118: “Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f) … è facoltativa.”.

+ Allegati ex art. 172, c.1, Tuel

1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:
a) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell’elenco;
b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.

+ Allegati principio cont. Fin. 4/1, p. 9.3.

… i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale;
h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali;
i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, – che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
l) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno
m) la nota integrativa;
n) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell’organo di revisione sul bilancio .

+ Allegati alla nota integrativa ex art. 11, c.5, D.Lgs. 118/11

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;
b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
h) l’elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall’art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio.

+ Allegati ex principio cont. fin. 4/1, p. 9.11.

9.11.1 La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da:
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;
b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
h) l’elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall’articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio.

+ Piano degli indicatori ex art. 18 bis, c.3, D.Lgs. 118/11 e DM 22/12/15

3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il “Piano” di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.


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