MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


La tesoreria unica: modalità e regole per i Comuni

Il sistema della tesoreria unica nasce da due precise esigenze di finanza pubblica in relazione agli impegni comunitari. La prima esigenza fa riferimento all'importanza della conoscenza completa dei flussi di cassa delle pubbliche amministrazioni. La seconda esigenza è connessa alla possibilità e all'opportunità di gestire tutte le giacenze di cassa delle pubbliche amministrazioni in modo accentrato.

Il comma 2 dell’art. 209 del Tuel, D.Lgs. n. 267/2000, conferma l’adozione del regime di tesoreria unica previsto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.

Il sistema della tesoreria unica nasce da due precise esigenze di finanza pubblica in relazione agli impegni comunitari.

La prima esigenza fa riferimento all’importanza della conoscenza completa dei flussi di cassa delle pubbliche amministrazioni.

La seconda esigenza è connessa alla possibilità e all’opportunità di gestire tutte le giacenze di cassa delle pubbliche amministrazioni in modo accentrato.

Il sistema di tesoreria unica ha pertanto le seguenti finalità:

— una maggiore conoscenza dei flussi di cassa fra lo Stato e le amministrazioni pubbliche;
— una maggiore trasparenza nei conti della gestione di cassa degli enti locali;
— la riduzione dell’indebitamento dello Stato, utilizzando le giacenze di cassa esistenti quotidianamente nel settore enti locali;
— una erogazione dei trasferimenti erariali più in linea con le reali esigenze di disponibilità di cassa degli enti locali.

Gli enti locali soggetti al regime di tesoreria (quelli indicati nelle tabella A della predetta legge n. 720/1984) furono, inizialmente gli Enti con più di 10.000 abitanti.

La legge finanziaria per l’anno 2001, legge 23 dicembre 2000, n. 388, è intervenuta in materia prevedendo per i Comuni con più di 50.000 abitanti i vincoli restrittivi stabiliti dall’art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (pagamenti a carico del bilancio dello stato solo al raggiungimento dei limiti di giacenza di cassa – “regime di tesoreria pura” ) ed estendendo le agevolazioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti (regime di “tesoreria mista”).

Materialmente il sistema di tesoreria unica consiste nell’attivazione presso la tesoreria provinciale dello Stato di due distinte contabilità speciali; una fruttifera ed una infruttifera.

I tesorieri in qualità di organismi di esecuzione delle movimentazioni di cassa degli enti, effettuano le operazioni d’incasso e di pagamento a valere sulle predette contabilità speciali, secondo le seguenti modalità:

— gli incassi relativi alle entrate proprie degli enti confluiscono nella contabilità fruttifera; ad esempio i tributi propri e gli introiti del proprio patrimonio;
— gli incassi provenienti dai mutui assistiti con contributi erariali, i trasferimenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, le entrate con vincolo di destinazione ecc. confluiscono nella contabilità infruttifera;
— i pagamenti sono effettuati dal tesoriere avvalendosi in via prioritaria delle giacenze sulla contabilità fruttifera e solo in secondo momento sulla restante giacenza in contabilità infruttifera;
— nel caso non vi siano fondi disponibili, né in contabilità fruttifera, né in contabilità infruttifera, i pagamenti possono essere effettuati ricorrendo alle anticipazioni di cassa del tesoriere.

In definitiva, l’ente emette ordinativi d’incasso e di pagamento nei confronti del proprio tesoriere, che a sua volta opera quotidianamente versando o prelevando i saldi positivi (incassi – pagamenti) o negativi (pagamenti – incassi) nelle contabilità speciali presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Gli interessi attivi sulle giacenze nella contabilità speciale fruttifera sono stabiliti per legge.

Il sistema della tesoreria unica è stato successivamente caratterizzato da un continuo processo di aggiornamento normativo, fino ad ipotizzare il superamento dello stesso, cosa che, del resto non è mai avvenuta (D.M. 8 luglio 2005 – Superamento della Tesoreria unica – Sperimentazione per gli enti che aderiscono al Siope dal 1° settembre 2005).
Attualmente il termine finale per la sospensione del regime di tesoreria unica mista, ex art. 35 del DL 1/2012, come modificato dall’art. 1, comma 395, della legge 190/2014, è stato prorogato fino al 31/12/2021 dall’art. 1, c. 877, della L. 27/12/17, n. 205, Legge di bilancio 2018.

Non vi è possibilità da parte di un Comune di investire le disponibilità liquide eccedenti nel conto di tesoreria in vigenza delle regole della tesoreria unica di cui alla L. 720/1984, ritenuto peraltro legittimo dalla Corte costituzionale con le sent. n. 94/1981, n. 243/1985 e n. 61/1987. Vedasi a riguardo la Corte dei conti del Veneto, delib. n.116/2021 : “ritenendo la possibilità di gestione attiva della propria liquidità da parte del Comune incompatibile con il vigente quadro normativo in materia, almeno così come delineato fino al termine di sospensione del sistema di tesoreria mista (attualmente prorogato al 31 dicembre 2021)”.

Gli equilibri di bilancio degli enti locali

Gli equilibri di bilancio degli enti locali

La gestione dell'ente locale richiede una necessaria e continua verifica di tutti gli equilibri finanziari ed economici, spesso collegati tra loro, che garantiscano il corretto e sano governo del comune.  

Il responsabile economico-finanziario deve monitorare continuamente tutti gli equilibri del sistema di bilancio, attuando le politiche necessarie al mantenimento o al recupero degli equilibri e valutare i riflessi che la gestione ha su ciascun equilibrio nonché le ripercussioni sulle rilevazioni economico-patrimoniali.

Oltre alle norme e ai principi contabili, le pronuncia della Corte dei conti fornisce ulteriori elementi di riflessione per approfondire quando un ente possa definirsi in equilibrio.

Il libro approfondisce tutti gli equilibri, sia quelli immediati, che quelli impliciti, che l'ente locale deve garantire e il collegamento tra gli equilibri stessi.

Nella presente nuova edizione integrata ed aggiornata:
• sono analizzati i riflessi del pareggio di bilancio dell'art. 1, commi 819, 820 e 821, della legge n. 145/2018;
• sono analizzate le modalità di costituzione del fondo pluriennale vincolato per gli investimenti e per le spese di progettazione;
• sono analizzati i riflessi sugli equilibri delle citazioni accantonate, vincolate e destinate all'avanzo di amministrazione e, anche con esempi pratici, gli schemi di cui ai prospetti a/1, a/2 ed a/3 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011;
• sono analizzate le possibilità di applicazione delle quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione anche per gli enti in disavanzo;
• sono approfonditi i riflessi che i conti fuori bilancio sugli equilibri di bilancio;
• sono analizzati i riflessi sugli equilibri delle spese per i lavori di somma urgente;
• sono analizzati i parametri di deficitarietà strutturale (fornendo anche un foglio excel per la verifica automatica).

Tramite il codice allegato al volume, sarà possibile accedere alla seguente documentazione online disponibile in formato modificabile:
› Proposte regolamentari per equilibri di bilancio
› Delibera di assestamento generale di bilancio
› Lettera concordanza crediti-debiti con società partecipate
› Delibera di Giunta per il riaccertamento ordinario dei residui
› Determina di Giunta per anticipazione di tesoreria
› Delibera di Consiglio per verifica equilibri art. 193 Tuel
› Delibera di Giunta di variazione stanziamenti di cassa
› Determina cassa vincolata
› Delibera di Giunta per quantificazione preventiva somme non soggette a esecuzione forzata
› Prospetto di verifica equilibri (xlsx)
› Indicatore criticità gestione di cassa
› Delibera di Giunta equilibrio Legge di Bilancio 2019

 

Marcello Quecchia
Laureato in economia e commercio, è responsabile di area economico-finanziaria e di area tributi in ente locale.

Leggi descrizione
Marcello Quecchia, 2021, Maggioli Editore
56.00 €

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