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Orientamenti applicativi ARAN. Permessi per il diritto allo studio

L’ARAN con l’orientamento applicativo RAL_1792  del 07/10/2015 risponde alla seguente domanda:

E’ possibile riconoscere reiteratamente i permessi per il diritto allo studio, di cui all’art.15 del CCNL del 14.9.2000, al medesimo lavoratore per acquisire più lauree e più qualificazioni professionali, nell’ambito del medesimo rapporto di lavoro con l’ente?

Le materie oggetto dei corsi di studio in relazione ai quali vengono richiesti i permessi devono essere pertinenti al servizio o almeno di beneficio dell’ente? L’ente può prevedere, in un apposito regolamento concernente la concessione dei permessi per motivi di studio, casi di non concedibilità dei permessi, come, ad esempio, un tetto individuale massimo di autorizzazioni a conseguire, oltre la prima, ulteriori altre lauree o attestati professionali ove i corsi non siano attinenti al profilo professionale del lavoratore richiedente?

Relativamente a tali problematiche, si ritiene utile precisare quanto segue:

a)  come si evince dalla chiara formulazione della clausola contrattuale, l’art.15 del CCNL del 14.9.2000, ai fini della concessione dei permessi per il diritto allo studio, non prevede in alcun modo limiti massimi a tal fine, nel senso di vincolare cioè il riconoscimento degli stessi a favore del medesimo dipendente, nell’ambito della propria vita lavorativa presso l’amministrazione di appartenenza, alla condizione del non superamento di un predeterminato tetto complessivo di corsi di studio, tra quelli previsti come legittimanti.  Quello che rileva, ai fini della concessione, è il rispetto, anno per anno, del numero massimo dei beneficiari (3% del personale in servizio all’inizio di ciascun anno) nonché dei criteri di priorità per l’individuazione dei lavoratori che possono fruire dei permessi commi 4 e 5, del medesimo art.15, commi 4 e 5, del CCNL del 14.9.2000). Si ricorda anche che, sulla base dell’art. 15, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, i permessi per il diritto allo studio possono essere concessi “… per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami…”. Pertanto, sulla base della disciplina contrattuale, la richiamata tutela potrà essere accordata solo qualora si tratti di corsi comunque finalizzati al rilascio di titoli di studio anche universitari o post universitari o comunque riconducibili ad una di quelle altre tipologie ivi espressamente considerate;

b) i permessi per motivi di studio, di cui all’art.15 del CCNL del 14.9.2000, come evidenziato anche dalla disciplina dettata, in quanto finalizzati esclusivamente all’elevazione culturale e professionale dei singoli lavoratori (sono questi, infatti, a individuare liberamente ed autonomamente i corsi che intendono frequentare, sopportandone i relativi oneri), si distinguono nettamente, sul piano concettuale, dalle attività formative organizzate e programmate dall’ente. Ciò comporta che non deve trattarsi di corsi finalizzati ad un titolo di studio correlato alle mansioni ed alla professionalità del lavoratore e, quindi, direttamente o indirettamente all’interesse o ai compiti istituzionali dell’ente. Per queste ipotesi, l’ente farà riferimento solo alla generale disciplina in materia di formazione ed aggiornamento professionale, di cui all’art.23 del CCNL dell1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

c)  una eventuale regolamentazione in materia può certamente essere adottata dall’ente per la definizione delle modalità organizzative e gestionali dell’istituto, ma essa non può estendersi anche alla modifica o alla integrazione sostanziale dei contenuti della disciplina contrattuale, né in senso ampliativo né, a maggior ragione, in senso restrittivo. Interventi modificativi in materia di permessi per motivi di studio non sono consentiti neppure alla contrattazione integrativa.


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