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Grave irregolarità contabile se manca il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

La questione ha riguardato un ente locale che, per alterne vicende dovute al pensionamento del proprio Segretario comunale e alla impossibilità nell’anno di riferimento di trovare un Segretario in convenzione, non ha potuto effettuare il controllo successivo di regolarità contabile.

La questione ha riguardato un ente locale che, per alterne vicende dovute al pensionamento del proprio Segretario comunale e alla impossibilità nell’anno di riferimento di trovare un Segretario in convenzione, non ha potuto effettuare il controllo successivo di regolarità contabile. La Corte dei conti dell’Emilia-Romagna (deliberazione n.121/2021), dopo aver evidenziato l’importanza che ha riservato l’ordinamento a tale tipologia di controllo interno, ha statuito per la grave irregolarità contabile.

La vicenda

Un ente soggetto a controllo, in merito alla domanda sul controllo interno riferito alla regolarità contabile, ha evidenziato come nell’anno precedente tale controllo fosse stato regolarmente effettuato, riportando gli estremi della trasmissione della relazione sul controllo successivo da parte del Segretario e riportando le valutazioni del Revisore e le criticità emerse sul punto, mentre vi sarebbe stata la mancanza dello stesso nell’anno successivo. Infatti, a dire dell’ente locale, non è stato possibile effettuare tale controllo, a causa del collocamento a riposo ad inizio anno del Segretario comunale, non essendo riuscito, se non alla fine dell’anno di riferimento, a trovare in convenzione altro Segretario comunale.

Le indicazioni della Corte

Ricorda il Collegio contabile come il legislatore abbia attribuito ampia rilevanza, al controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti, stabilendo al comma 1 dell’art. 147 del TUEL, che esso è finalizzato “a garantire […] la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”. L’effettuazione di questa prima tipologia di controllo rappresenta quindi un presupposto imprescindibile degli altri controlli previsti al comma successivo del medesimo art. 147, in quanto tutti implicano la legittimità e la regolarità dell’azione amministrativa.

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