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Obbligo dell’Organo di revisione di vigilare anche sulla corretta attività contrattuale dell’ente locale

L’Organo di revisione contabile ha l’obbligo di vigilare sui controlli interni e tra queste attività assume importanza fondamentale anche la correttezza delle procedure contrattuali dell’ente locale e, in modo particolare, sulla verifica del rispetto delle procedure di legge previste per gli appalti pubblici, per la gestione dei beni, sul rispetto degli adempimenti fiscali, utilizzando a tal fine anche tecniche motivate di campionamento.

L’Organo di revisione contabile ha l’obbligo di vigilare sui controlli interni e tra queste attività assume importanza fondamentale anche la correttezza delle procedure contrattuali dell’ente locale e, in modo particolare, sulla verifica del rispetto delle procedure di legge previste per gli appalti pubblici, per la gestione dei beni, sul rispetto degli adempimenti fiscali, utilizzando a tal fine anche tecniche motivate di campionamento. Sono queste le indicazioni fornite dalla Corte dei conti dell’Emilia-Romagna (deliberazione n.107/2021).

Le richieste del magistrato istruttore

In sede di verifica dei conti di un ente locale, il magistrato istruttore ha chiesto, tra l’altro, in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa, esiti dei controlli effettuati dal Segretario comunale ex art. 147-bis del T.U.E.L., e conseguenti eventuali valutazioni e verifiche effettuate dall’Organo di revisione in base a tali risultanze, nell’ambito dell’attività di vigilanza ad esso demandata ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. c) del T.U.E.L. il quale prevede che spetti all’organo di revisione la “vigilanza sulla regolarità   contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della  documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l’organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento”.

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