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Danno erariale al Sindaco che nomina il dirigente finanziario a contratto privo di laurea

Il funzionario, privo del titolo di studio della laurea, qualora nominato dirigente a contratto, conduce alla responsabilità amministrativa intestata in via esclusiva al Sindaco.

Il funzionario, privo del titolo di studio della laurea, qualora nominato dirigente a contratto, conduce alla responsabilità amministrativa intestata in via esclusiva al Sindaco. Tale condanna erariale è stata, infatti, confermata dalla Corte dei conti di appello (sentenza n.228/2021) che sanzionato il solo Sindaco in ragione del fatto che, il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e il conferimento degli incarichi dirigenziali, ai sensi degli artt. 50 e 109 del TUEL, spetti a lui in via esclusiva. In merito alla quantificazione del danno erariale, il medesimo è stato stimato e confermato pari alla differenza tra la retribuzione erogata al dirigente, durante l’intero mandato quinquennale del Sindaco, e quella che avrebbe potuto essere erogata al dipendente interno in qualità di responsabile titolare di posizione organizzativa.

Il fatto

Il Sindaco procedeva alla nomina del dirigente dell’area finanziaria del comune con specifico decreto, ai sensi dell’art.110, comma 1, del Tuel, individuando l’attuale responsabile dei servizi finanziari privo, tuttavia, del requisito della laurea richiesta per il posto coperto. Con sentenza della Corte dei conti in primo grado, il Sindaco è stato condannato per danno erariale pari alla differenza tra la retribuzione corrisposta al dirigente nominato e quella che avrebbe potuto al medesimo essere erogata in qualità di responsabile con posizione organizzativa.

I motivi di appello

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto ricorso il Sindaco in appello dolendosi, da un lato, della prescrizione che avrebbe dovuto partire dalla nomina e dal primo pagamento delle retribuzioni con la conseguente intera prescrizione dell’intero danno erariale e, dall’altro lato, evidenziando che la scelta della nomina fosse stata effettuata non come scelta discrezionale ma come atto vincolato.

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