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Si consolida l’esclusione ai fini assunzionali delle spese per incentivi tecnici

Nel calcolo della spesa del personale ai fini assunzionali, applicando le regole previste dal d.l. 34/2019 e dal decreto attuativo del 17 marzo 2020, i giudici contabili rafforzano le conclusioni secondo cui le spese del personale relativi agli incentivi tecnici sarebbero escluse.

Nel calcolo della spesa del personale ai fini assunzionali, applicando le regole previste dal d.l. 34/2019 e dal decreto attuativo del 17 marzo 2020, i giudici contabili rafforzano le conclusioni secondo cui le spese del personale relativi agli incentivi tecnici sarebbero escluse. La conferma arriva questa volta dalla Corte dei conti per l’Abruzzo (deliberazione n.249/2021).

La domanda posta dal Sindaco

Un Sindaco di un comune abruzzese ha chiesto ai magistrati contabili se “i compensi da corrispondere al personale dipendente a titolo di incentivi tecnici di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 debbano essere considerati spesa del personale ai sensi dell’art. 33 comma 2 del d.l. n. 34/2019 e pertanto influenti nel rapporto spesa del personale ed entrate correnti per la determinazione della capacità assunzionale dell’Ente”.

I precedenti

Il Collegio contabile abruzzese riassume i recenti indirizzi di altre sezioni regionali in merito alla esclusione tra le spese del personale degli incentivi tecnici. Ricordano come il decreto crescita nel dettare disposizioni in tema di «assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria», ha parametrato le capacità assunzionali a valori soglia puntualmente individuati, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati. A tale norma è stata data attuazione con l’emanazione del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri.

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