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Danno erariale all’economo per rimborso di spese illegittime o che non seguono le procedure di spesa

L’economo per poter rimborsare le spese sostenute dall’ente è obbligato a verificare la conformità della spesa al regolamento comunale e alla legge, in mancanza risponde del danno erariale per le spese sostenute al di fuori delle regole contabili o illegittime.

L’economo per poter rimborsare le spese sostenute dall’ente è obbligato a verificare la conformità della spesa al regolamento comunale e alla legge, in mancanza risponde del danno erariale per le spese sostenute al di fuori delle regole contabili o illegittime. Sono queste le conclusioni della Corte dei conti di appello (sentenza n.103/2021) che ha confermato il danno erariale posto a carico dell’economo di un ente locale.

Le spese oggetto di contestazione

La procura erariale e successivamente i giudici contabili di primo grado hanno condannato un economo comunale per il pagamento disposto al di fuori del regolamento contabile, delle disposizioni legislative o per mancata attivazione delle regolar procedure di spesa. Tra le spese oggetto di contestazione in assenza di documentazione giustificativa o non inerenti, sono state evidenziate: l’acquisto di libri, le spese per sinistri stradali e quelle per il pagamento di una polizza assicurativa del segretario comunale e, infine, alcune spese di rappresentanza.

L’economo è ricorso, a seguito della condanna subiti in primo grado al giudice contabile di appello, al fine di vedere riformale la sentenza di condanna. In particolare, a dire dell’economo, la sentenza di primo grado sarebbe incorsa nell’evidente errore di non avere distinto, nell’ambito di ciascuna delle tipologie di spese, quelle illegittime e illecite, e come tali contra legem, e quelle meramente irregolari, ritenendo che solo per le prime si sarebbe potuta disporre la condanna dell’agente contabile e la conseguente rettifica dei resti.

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