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Adempimenti alla PCC. La dura risposta del Collegio contabile al revisore che non ha avuto tempo

Nel questionario 2018 e 2019 inviato alla Corte dei conti, alla domanda 6.5 “L'organo di revisione ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5, art. 7-bis, del d.l. n. 35/2013?” la risposta è stata negativa con la motivazione, per entrambi gli anni, “non fatte per mancanza di tempo”, mentre l’ente ha risposto che gli adempimenti sono stati regolarmente svolti.

Nel questionario 2018 e 2019 inviato alla Corte dei conti, alla domanda 6.5 “L’organo di revisione ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5, art. 7-bis, del d.l. n. 35/2013?” la risposta è stata negativa con la motivazione, per entrambi gli anni, “non fatte per mancanza di tempo”, mentre l’ente ha risposto che gli adempimenti sono stati regolarmente svolti. La risposta del Corte dei conti per l’Emilia-Romagna (deliberazione n.95/2021) è stata particolarmente dura.

Le disposizioni legislative

L’art.27 del d.l. 66/2017 ha introdotto l’art.7-bis al d.l. n.35/2013 il quale ha previsto che in presenza di fatture elettroniche i dati di tali fatture “comprensivi delle informazioni di invio e ricezione” sono acquisiti automaticamente dalla Piattaforma elettronica per i crediti commerciali (PCC), ha introdotto due obblighi, la cui violazione è sanzionabile:

  1. a) l’obbligo di comunicare, entro il 15 di ciascun mese, tramite la PCC i dati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili, per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine europeo di pagamento (comma 4);
  2. b) l’obbligo di immettere nella PCC, contestualmente al pagamento, i dati relativi all’ordinazione stessa (comma 5).

Il successivo comma 8 prevede un apparato sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione indicati, che si sostanzia nella responsabilità dirigenziale e disciplinare del dirigente responsabile ai sensi degli artt. 21 e 55 del d.lgs. 165/2001 ed implica la rilevanza del comportamento omissivo ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del medesimo dirigente.

A vigilare sulla corretta attuazione di tali obblighi procedimentali è chiamato l’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Il controllo preventivo e successivo

Dopo aver evidenziato il Collegio contabile il particolare apparato sanzionatorio del legislatore, proprio a fronte dell’importanza di tali attività da parte del responsabile finanziario, analizza la differenza tra controllo preventivo e successivo.

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