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Circolare ai prefetti sulla deroga al limite massimo di comuni aderenti alle convenzioni per l’impiego dei segretari comunali e provinciali

Il capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero, Claudio Sgaraglia, ha diramato ai prefetti – responsabili delle sezioni regionali dell’Albo dei segretari comunali e provinciali una circolare esplicativa delle novità introdotte dal decreto del ministro dell’Interno del 28 aprile 2021 (G.U. Serie generale n.133 del 5 giugno 2021) che ha integrato parzialmente un precedente analogo provvedimento del 21 ottobre 2020, riguardante la nuova disciplina delle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale.

Il capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero, Claudio Sgaraglia, ha diramato ai prefetti – responsabili delle sezioni regionali dell’Albo dei segretari comunali e provinciali una circolare esplicativa delle novità introdotte dal decreto del ministro dell’Interno del 28 aprile 2021 (G.U. Serie generale n.133 del 5 giugno 2021) che ha integrato parzialmente un precedente analogo provvedimento del 21 ottobre 2020, riguardante la nuova disciplina delle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale.

In particolare, il nuovo decreto, nell’intervenire sulla parte riguardante il numero massimo dei comuni che possono partecipare a una convenzione, finora inderogabilmente individuato in 5 enti, ha previsto la possibilità per il ministero dell’Interno di autorizzare il superamento di tale limite, qualora sussistano motivate esigenze rappresentate dagli enti locali interessati e siano indicate le modalità necessarie per assicurare l’ottimale svolgimento delle funzioni segretariali.

Questa importante novità consentirà di poter corrispondere all’esigenza, particolarmente avvertita in alcune aree territoriali connotate dalla presenza di un notevole numero di comuni di minore dimensione demografica e da una significativa carenza di segretari comunali, di poter elevare il numero degli enti locali convenzionati in presenza di specifiche e motivate circostanze.

La richiesta volta a ottenere tale deroga straordinaria deve essere inviata al dipartimento per gli Affari interni e territoriali tramite le sezioni regionali dell’Albo, che devono preventivamente verificare le esigenze puntuali e oggettive, le quali devono essere specificate dettagliatamente dagli enti locali interessati.

Restano, comunque, ferme le esclusive competenze dell’ufficio dell’Albo nazionale riguardo le sedi di segreteria di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti e/o riclassificate, comuni capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali.

Con la circolare esplicativa il capo dipartimento Sgaraglia invita i prefetti a estendere i contenuti della circolare a tutti gli enti locali interessati e ai segretari comunali e provinciali, allo scopo di favorire la massima conoscenza possibile della nuova disposizione e garantirne l’applicazione.


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