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Al bilancio riequilibrato devono essere applicate le stesse regole del bilancio ordinario

Le indicazioni di una amministrazione comunale in dissesto secondo cui, le disposizioni di cui agli artt. 170 e ss. del d.lgs. n. 267/2000, che prescrivono l’accompagnamento della bozza di bilancio con il documento unico di programmazione e il parere dei Revisori contabili, non si applicherebbero alla bozza di bilancio di stabilmente riequilibrato, atteso che l’art. 259 sul bilancio stabilmente riequilibrato non prevede espressamente tali incombenti, è stata rivalutata dal TAR.

Le indicazioni di una amministrazione comunale in dissesto secondo cui, le disposizioni di cui agli artt. 170 e ss. del d.lgs. n. 267/2000, che prescrivono l’accompagnamento della bozza di bilancio con il documento unico di programmazione e il parere dei Revisori contabili, non si applicherebbero alla bozza di bilancio di stabilmente riequilibrato, atteso che l’art. 259 sul bilancio stabilmente riequilibrato non prevede espressamente tali incombenti, è stata smentita dal TAR della Campania (sentenza n.3725/2021).

Il fatto

Alcuni consiglieri di minoranza hanno impugnato l’approvazione da parte di un comune in dissesto del bilancio stabilmente riequilibrato. A dire dei ricorrenti, infatti, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, deve necessariamente essere predisposta dall’organo esecutivo e deliberato con provvedimento adottato dalla Giunta comunale e corredata dal documento unico di programmazione economica (DUP) ai sensi degli artt. 170, co. 5, e 174 del d.lgs. n. 267/2000 nonché dalla Nota Integrativa e dal Parere dei revisori, ai sensi dell’art. 239 n. 1 lett. a) e b) del medesimo decreto legislativo. In altri termini, la Giunta avrebbe dovuto esaminare e approvare il progetto di bilancio e la nota di aggiornamento del DUP da trasmettere poi al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di cui all’art. 239 TUEL. Nel caso di specie, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è stata approvata con deliberazione del Consiglio comunale, pertanto non solo non sarebbe stata preventivamente deliberata con provvedimento adottato dalla Giunta Comunale, ma sarebbe stata iscritta all’ordine del giorno in assenza del preventivo deposito del DUP e della Nota Integrativa nonché del prescritto Parere dei revisori.

La difesa dell’ente ha eccepito che il Documento Unico di Programmazione sarebbe previsto per il caso di approvazione del bilancio di previsione ordinario e non per il bilancio stabilmente riequilibrato. Inoltre, secondo l’ente, le disposizioni di cui agli artt. 170 e ss. del d.lgs. n. 267/2000, che prescrivono l’accompagnamento della bozza di bilancio con il documento unico di programmazione e il parere dei Revisori contabili, non si applicherebbero alla bozza di bilancio di stabilmente riequilibrato, atteso che l’art. 259 (riferito a tale tipologia di bilancio) non prevede espressamente tali incombenti.

La sentenza

Premette il Collegio ammnistrativo come per gli enti in dissesto l’art. 261 del TUEL prevede una particolare procedura che contempla l’intervento del Ministero dell’Interno per l’approvazione definitiva del bilancio stabilmente riequilibrato approvato dal Consiglio.

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