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Condanna penale per il responsabile finanziario che si autoliquida le indennità

Il generale disordine contabile ha permesso al responsabile finanziario di non rispondere del reato di peculato sulle somme riscosse e non versate, ma le condizioni di salute considerate sufficienti in primo grado per assolverla dalla autoliquidazione di indennità solo promesse dalla parte politica non sono state considerate sufficienti per la condanna di truffa aggravata dalla Corte di appello.

Il generale disordine contabile ha permesso al responsabile finanziario di non rispondere del reato di peculato sulle somme riscosse e non versate, ma le condizioni di salute considerate sufficienti in primo grado per assolverla dalla autoliquidazione di indennità solo promesse dalla parte politica non sono state considerate sufficienti per la condanna di truffa aggravata dalla Corte di appello. Condanna che è stata confermata anche dalla Cassazione (sentenza n.20724/2021).

La vicenda

Al responsabile finanziario, veniva contestati una serie di reati di peculato. In particolare, tra gli addebiti contestati vi erano quelli di appropriazione di somme versate dai dipendenti per alcune gite organizzate dal Comune, la falsità materiale (art. 476 cp) per aver modificato i dati contabili e, infine, per peculato per essersi liquidata indennità ed arretrati contrattuali asseritamente non dovuti.

Il Tribunale di primo grado ha considerato che si era verificata una condizione di generale disordine contabile, riteneva sulla base delle risultanze istruttorie accertato l’elemento oggettivo del reato di peculato in ordine al fatto materiale della sottrazione degli ammanchi emergenti dalle indagini svolte dalla Polizia giudiziaria e della riferibilità di tali ammanchi alla persona dell’imputata in ragione degli obblighi di tenuta della contabilità che sulla stessa gravavano, ma escludeva la prova dell’elemento soggettivo, ritenendo che il disordine contabile era da imputare alle precarie condizioni di salute dell’imputata, comportanti perdita di attenzione e cali di concentrazione, ritenendo invece realizzato il reato di falsità materiale in ragione della modifica dei dati contabili non rinvenuti nella documentazione ufficiale del Comune ma reperiti all’interno di un computer in files le cui date di creazione e modifica erano successive a quelle indicate.

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