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Fuori dalla procedura semplificata i fondi vincolati anche se in parte finanziati dall’ente

La procedura semplificata per gli enti in dissesto prevede da un lato, la possibile transazione delle pretese dei creditori offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, dall’altro la possibilità di ricorrere ad un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, per la liquidazione entro trenta giorni della massa passiva così accertata.

La procedura semplificata per gli enti in dissesto prevede da un lato, la possibile transazione delle pretese dei creditori offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all’anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, dall’altro la possibilità di ricorrere ad un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, per la liquidazione entro trenta giorni della massa passiva così accertata. Secondo la Corte dei conti del Molise (deliberazione n.36/2021) non rientrano nella procedura semplificata i fondi vincolati anche se in parte di competenza dell’ente, ossia anche se non interamente finanziati.

La richiesta del Sindaco

Un Sindaco di un ente in dissesto ha chiesto ai magistrati contabili “se, in materia di fondi vincolati di competenza della Commissione straordinaria di liquidazione relativi a lavori pubblici finanziati con trasferimenti regionali e/o statali e per i quali è prevista una quota di cofinanziamento a carico del bilancio comunale, si debba liquidare l’intero importo (al 100%) dei lavori, compresa la quota dei lavori finanziata con entrate di bilancio o se, per la quota di cofinanziamento comunale, si debba applicare la procedura semplificata che prevede l’offerta transattiva, da parte della Commissione, di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito riconosciuto, in relazione all’anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione”.

Le competenze dell’OSL

In via preliminare i magistrati contabili individuano le attività di competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione così come contenute negli articoli 252 e ss. TUEL e in particolare:

  1. a) rilevazione della massa passiva;
  2. b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
  3. c) liquidazione e pagamento della massa passiva.

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