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Gli obblighi di dismissione delle quote societarie. Criteri e tempistiche

La Corte dei conti della Lombardia fornisce il parere ad un Sindaco in merito all’obbligo del rispetto del termine del 31 dicembre 2021, per la dismissione per alienazione delle quote societarie.

La Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.94/2021) fornisce il parere ad un Sindaco in merito all’obbligo del rispetto del termine del 31 dicembre 2021, per la dismissione per alienazione delle quote societarie, precisando le azioni che debbano essere intraprese perché l’obbligo possa considerarsi ottemperato.

Le disposizioni legislative

L’art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 detta la disciplina della “revisione straordinaria delle partecipazioni”, prevedendo che, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando fra queste quelle che devono essere alienate. L’alienazione deve essere realizzata entro un anno dalla conclusione della predetta ricognizione, con la conseguenza che, in caso di mancata alienazione entro tale termine, a norma dell’art. 24 co. 5, d. lgs. 175/2016, “il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile”.

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