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Blocco della spesa ed assunzione di personale

La Corte dei conti della Lombardia affronta il problema posto da un ente locale soggetto al blocco della spesa se sia o meno possibile, e a quali condizioni, procedere ad assunzione di personale.

In un precedente articolo (24 maggio 2021) sono stati indicati i presupposti con i quali i giudici contabili possono, ai sensi dell’art.148-bis del Tuel, disporre quali misure correttive il blocco della spesa non obbligatoria degli enti locali. La Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.87/2021) affronta il problema posto da un ente locale soggetto al blocco della spesa se sia o meno possibile, e a quali condizioni, procedere ad assunzione di personale.

La disposizione legislativa

L’ultimo comma dell’art.148-bis del Tuel dispone che “Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, e’ preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali e’ stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”. A dire del Collegio contabile lombardo la diposizione sulla preclusione dei programmi di spesa riguarda la spesa discrezionale, lasciando la possibilità all’ente locale di effettuare esclusivamente la spesa obbligatoria fino al ripristino della situazione di riequilibrio finanziario.

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