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Ripetibili gli oneri processuali dell'amministrazione vittoriosa

La disciplina sul processo tributario ha sempre previsto a favore della parte pubblica la ripetibilità di tutti gli oneri processuali, vale a dire sia dei costi affrontati, sia dei compensi spettanti per l’assistenza tecnica, anche nei casi in cui l’attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell’amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, con alcune varianti attinenti, nelle diverse novelle succedutesi, alla sola modalità di determinazione dei compensi.

La disciplina sul processo tributario ha sempre previsto a favore della parte pubblica la ripetibilità di tutti gli oneri processuali, vale a dire sia dei costi affrontati, sia dei compensi spettanti per l’assistenza tecnica, anche nei casi in cui l’attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell’amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, con alcune varianti attinenti, nelle diverse novelle succedutesi, alla sola modalità di determinazione dei compensi.

Questo il principio confermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 4473 dello scorso 19 febbraio 2021 che, forte del dettato normativo, ribadisce una regola consolidata presso il collegio di legittimità.

La vicenda processuale

Il contenzioso da cui è scaturita la pronuncia riguardava l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa su iniziativa di un Comune, per omessa corresponsione dell’Ici.

La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso e il decisum veniva confermato dalla Ctr del Lazio che, tra l’altro, condannava il contribuente alle spese del giudizio in favore dell’ente comunale che si era difeso tramite un proprio dipendente.

Ricorrendo in sede di legittimità, oltre a contestare il merito della pronuncia di secondo grado, la parte privata deduceva l’illegittimità della condanna alle spese, asserendo che, nel caso in cui l’amministrazione vittoriosa sia stata assistita e difesa da propri funzionari o dipendenti, alla stessa non spetterebbe la liquidazione dei diritti e onorari di avvocato, difettando tale qualifica in capo al suddetto personale, e rimanendo quindi esigibili soltanto le spese vive sostenute, da indicarsi in apposita nota.

La pronuncia della Corte

I giudici di piazza Cavour hanno respinto in toto il ricorso e, per quanto ci interessa, hanno disatteso la doglianza circa l’asserita non spettanza all’ufficio delle spese di assistenza tecnica, laddove lo stesso si difenda a mezzo di proprio personale.

In particolare, ricorda il supremo Collegio, l’articolo 15, comma 2-bis, del Dlgs n. 546/1992, vigente ratione temporis, prevedeva che, nella liquidazione delle spese a favore della parte pubblica assistita da propri funzionari o dipendenti, si applica il “compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo, ivi previsto”.

Nel sottolineare che la legge prevede “espressamente… la liquidazione dei compensi per l’attività difensiva svolta in giudizio”, la pronuncia ha quindi ritenuto di doversi discostare dalla recente ordinanza n. 27444/2020 in cui la stessa Corte, riportandosi al precedente orientamento (sentenza n. 8413/2016), aveva invece escluso la condanna della parte privata al pagamento delle spese di patrocinio tecnico sostenute dall’ufficio che era stato in giudizio senza il ministero di un difensore.

In proposito, l’ordinanza in commento ha ritenuto che la sentenza n. 8413/2016 non sarebbe aderente al caso concreto, avendo la stessa “espressamente richiamato due decisioni della S.C. la n. 11389/2011 e la n. 18066/2007” le quali “non riguardano la materia tributaria”, bensì fattispecie diverse (in particolare, la n. 11389/2011 concerneva un giudizio di opposizione a un verbale per violazione del Codice della strada; mentre la n. 18066/2017 riguardava l’opposizione a un’ordinanza di ingiunzione emessa da un’Azienda sanitaria per violazione della specifica normativa di settore) rispetto alle quali la legge prevede a favore della parte pubblica la rimborsabilità dei soli esborsi concretamente sostenuti, “le spese cd. “generali” o “vive”, ove documentati e richiesti”.

La normativa processuale tributaria, precisano oggi i giudici di piazza Cavour, si fonda peraltro su una differente e più specifica disciplina che ha sempre previsto la ripetibilità degli oneri processuali “nell’ipotesi in cui l’attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell’amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, con alcune varianti attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi”.

In definitiva, sottolinea l’ordinanza in commento, il principio della ripetibilità delle spese, in caso di contenzioso con enti, assistiti da propri funzionari, è stato sempre confermato nel tempo e tale circostanza “impedisce di decidere in senso difforme, in violazione di una volontà chiaramente espressa dal legislatore”, dovendosi pertanto, “in aderenza al dettato normativo, riconoscere come corretta la condanna alle spese in favore dell’amministrazione”.

Osservazioni

La disciplina delle spese del giudizio tributario è contenuta nell’articolo 15 del Dlgs n. 546 del 1992 il cui comma 1, prevede che “La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza”, così fissando il principio guida per il quale le spese del giudizio gravano sulla parte totalmente soccombente, mentre la compensazione totale o parziale degli oneri processuali, è ammissibile (comma 2) “soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.

In merito alla quantificazione degli oneri, il medesimo articolo 15 dispone tra l’altro che (comma 2-quinquies) i compensi agli incaricati dell’assistenza tecnica “sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali”, e che (comma 2-sexies) “Nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione… se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto…”.

Il tenore della norma appare dunque inequivocabile nel riconoscere anche alla parte pubblica, che si difenda “da sola” il diritto alla refusione degli oneri di assistenza e rappresentanza legale.

In definitiva, l’ordinanza in rassegna conferma il consolidato orientamento di legittimità per il quale, nell’articolo 15, comma 2-sexies, del Dlgs n. 546/1992, così come nelle versioni del testo succedutesi dalla sua emanazione a oggi, “Lo specifico riferimento alle spese processuali ed alla riduzione percentuale dei soli onorari di avvocato conferma il diritto dell’Ufficio alla rifusione sia dei costi affrontati, sia dei compensi spettanti per l’assistenza tecnica fornita in giudizio dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo” (cfr Cassazione, nn. 29537/2020, 24532/2020 e 23055/2019).


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